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Lavoro

Trattamento di Fine Servizio (TFS), parte dei soldi all’ex coniuge: che brutta sorpresa!

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Una parte del Trattamento di Fine Servizio spetta all’ex coniuge. Brutta (o bella dipende dai punti di vista) sorpresa per gli interessati.

Approfondiamo il TfS per capire quando e in quale parte spetta all’ex coniuge per poi soffermarci su altri dettagli.

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Al termine di un rapporto lavorativo i dipendenti pubblici ricevono il Trattamento di Fine Servizio, quelli privati il Trattamento di Fine Rapporto. Si tratta di una somma di denaro accumulata durante gli anni di lavoro che spetta di diritto al lavoratore anche se i tempi di erogazione sono piuttosto discutibili soprattutto nel caso dei dipendenti pubblici. Fortunatamente è possibile richiedere in anticipo il Tfs/Tfr secondo delle nuove modalità previste dal regolamento entrato in vigore lo scorso 1° febbraio 2023. Gli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali possono, nello specifico, anticipare la fruizione dell’intera somma accumulata (o in modo parziale) senza attenderne l’esigibilità. Sarà applicato un interesse fisso per l’intera durata del finanziamento pari all’1% e una ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione. L’INPS, dunque, consentirà di non dover più attendere per tempi lunghissimi per ricevere il Tfs evitando gli interessi più elevati applicati dagli istituti di credito.

Ritornando alla questione principale, capiamo quanta parte di Trattamento spetta all’ex coniuge.

Trattamento di Fine Servizio e divorzio o separazione

Quando si parla di Tfs dovuto all’ex coniuge occorre distinguere i casi di separazione da quelli di divorzio. In linea generale se il giudice accorda l’assegno di mantenimento allora all’ex coniuge spetterà anche parte del Trattamento. Solitamente si fa riferimento al 40% ma non è così in tutte le situazioni.

Assegno divorzile e Tfs, dunque, sono strettamente collegati a meno che nella sentenza non sia espressamente indicato il contrario. Bisogna diversificare, poi, tra separati e divorziati così come è importante soffermarsi sul momento in cui è giunta richiesta di separazione o divorzio, se prima o dopo il pensionamento. Non solo, da valutare anche l’assegnazione della responsabilità della fine del rapporto, la durata del matrimonio, l’eventualità che l’ex coniuge si sia risposato, quando ha convolato nuovamente a nozze e quanto è scritto nella sentenza.

Numerose variabili da considerare ma ci sono alcuni punti fermi su cui basarsi. Se prima delle data prevista di versamento del Trattamento da parte dell’INPS l’ex coniuge separato presentasse domanda di divorzio, questo avrebbe diritto al 40% dell’indennità del pensionato solamente nel caso in cui venisse riconosciuto il diritto all’assegno divorzile. Non dovrà, inoltre, essersi risposato (Corte di Cassazione, sentenza numero 12175 del 6 giugno 2011).

Se la sentenza non accorda l’assegno di mantenimento o divorzile allora non potrà essere pretesa alcuna quota del Tfs. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 22 giugno 2020 numero 12056.

Un’importante puntualizzazione

Una generalizzazione non è possibile dato l’elevato numero di variabili in gioco. Abbiamo presentato le linee guida generali e ora possiamo continuare con alcuni casi particolari. Qualora ci siano vincoli a favore dell’ex coniuge, ad esempio, si potrebbe valutare la richiesta per la quota rimanente spettante a tasso agevolato oppure ordinario.

Poniamo l’esempio di un Trattamento di Fine Servizio pari a 45 mila euro. All’ex coniuge spetta il 40% dell’indennità. Il pensionato potrebbe richiedere l’anticipo su 27.500 euro. Una valutazione da fare preventivamente per evitare un eventuale rigetto dopo con doppia richiesta successiva. La presenza dei vincoli si attesta dalla sentenza di divorzio. La documentazione, dunque, dovrà essere studiata attentamente per comprendere quale sia la soluzione preferibile.

Tempistiche e modalità di erogazione del Trattamento di Fine Servizio

I dipendenti pubblici riceveranno il Tfs non prima di dodici mesi in seguito alla cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento e dopo ventiquattro mesi in caso di causa di interruzione dell’attività lavorativa differente (licenziamento o dimissioni per esempio). Per inabilità o decesso, invece, la liquidazione arriverà entro 105 giorni.

Per quanto riguarda la modalità di erogazione tutto dipende dall’importo dell’indennità. Se la somma resterà sotto i 50 mila euro allora sarà possibile un unico versamento. Se compresa tra 50 mila e 100 mila euro, invece, il Tfs verrà erogato in due rate a distanza di dodici mesi. La prima rata sarà di 50 mila euro, la seconda della parte eccedente. Infine, per importi superiori a 100 mila euro è prevista una dilazione in tre rate. Le prime due pari a 50 mila euro, l’ultima alla parte rimanente. Più la somma sarà elevata maggiore saranno i tempi di attesa per i pensionati a meno che non approfittino dell’opportunità citata inizialmente messa a disposizione dall’INPS.

Scegliendo l’ente come finanziatore sarà possibile ottenere il Trattamento in tempi brevi con interessi più bassi di quelli richiesti dagli istituti di credito. Le tempistiche riportate sono di sei mesi. Inoltre sarà possibile ottenere il 100% dell’indennità e non massimo 45 mila euro come stabilito dalle banche. Chi volesse rivolgersi all’INPS potrebbe farlo fin da subito accedendo alla piattaforma INPS ed entrando nella sezione di riferimento tramite credenziali digitali. La via telematica è l’unica consentita.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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