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Economia

Bonus edile e variante caro materiali: di cosa si tratta e quando si rivela utile

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Scopriamo quando si può adottare la variante caro materiali e in che cosa consiste. Siamo nel campo dei Bonus edili e della stipula dei contratti.

Tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto è possibile adottare la variante caro materiali? Diamo risposta al quesito.

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Due tesi da riportare per capire quando è possibile mettere in atto la variante caro materiali. La complessità della disciplina in questione solleva parecchi dubbi in merito come nel caso di un nostro lettore che ci chiede “Ho letto che è possibile adottare una variante caro materiali ma non ho capito come fare, potreste spiegare quando si può richiedere?“. Parliamo di una variante in corso d’opera da impiegare solamente al verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili che si manifestano durante l’esecuzione ossia dopo un certo lasso di tempo trascorso dal momento di presentazione dell’offerta. Il problema è capire se l’adozione della variante può avvenire tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto. Come accennato le possibili risposte sono due.

Capiamo cos’è la variante caro materiali

Prima di entrare nello specifico del quesito del lettore chiariamo cosa si intende per variante cosiddetta “caro materiali”. Si tratta di una modifica contrattuale che ha come punto di riferimento il progetto posto a base di gara. Ogni modifica aggiuntiva non potrà snaturare le scelte iniziali dato che le lavorazioni successive hanno carattere accessorio rispetto l’opera contrattualizzata. Computi, elenco prezzi, costi della sicurezza, elaborati grafici, tutto fa parte del progetto.

La variante ha un compito fondamentale dato che consente di far fronte all’aumento dei prezzi e di tutti i fattori produttivi in generale. Occorre però sapere quando può essere richiesta. Da qui le due tesi a cui abbiamo accennato.

Variante caro materiali, le due tesi

Una prima tesi concorda con l’ipotesi di poter adottare la variante tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto. La Legge di riferimento è il Decreto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, articolo 7, commi 2-ter e 2 quater. È concessa una rimodulazione del progetto davanti ad imprevisti che potrebbero verificarsi in relazione ad imprevedibili aumenti dei materiali. Di conseguenza non viene negata la rinegoziazione. Se il legislatore avesse voluto introdurre tale divieto lo avrebbe esplicitamente scritto. Nello stesso articolo di legge come la richiesta della variante in diminuzione sia richiedibile dall’aggiudicatario e non dall’esecutore o dall’affidatario. Queste indicazioni lasciano presupporre come sia possibile adottare la variante durante il frangente di tempo che passa dall’aggiudicazione alla stipula del contratto.

Esiste, però, una seconda tesi contraria altrettanto ragionevole. La normativa parla di variante in corso d’opera, un concetto da approfondire dato che presupporrebbe un contratto già firmato per poter iniziare gli interventi. Lo stesso articolo 7 comma 2-ter definisce l’interpretazione autentica dell’articolo 106 comma 1, lettera C numero 1 del Codice dei Contratti Pubblici. Un contratto di appalto può essere modificato solamente durante il periodo di efficacia nel momento in cui ricorrono “circostanze impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera“.

La stessa disposizione non altera la condizione per la quale la variante possa essere adottata solamente in presenza di un contratto stipulato (Dl 50/2016, articolo 106). Di conseguenza la variante caro materiali può essere richiesta solamente in corso d’opera, quando l’esecuzione è già iniziata (dunque dopo la firma di un contratto), al verificarsi di circostanze imprevedibili e impreviste, a distanza di tempo dalla presentazione dell’offerta.

A sostegno della seconda tesi

Due tesi opposte in cui sembra prevalere la seconda, l’impossibilità di adottare la variante tra aggiudicazione e stipula del contratto. Oltre alle norme citate occorre fare riferimento al DL 36/2022, articolo 7 comma 2-quater quando afferma che “Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi rispetto alle previsioni iniziali“. E conclude che la variante sia da utilizzare esclusivamente “in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali“.

Emerge, dunque, come l’oggetto della variazione sia il contratto e ciò significa che senza un contratto firmato non potrà esserci variante da applicare. Conferma, inoltre, il fatto che solo l’aggiudicatario può richiederla. Se il contratto non viene stipulato non esiste e, dunque, la variante caro materiali non potrà essere applicata.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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