L’esenzione bollo auto spetta a determinate categorie di disabili, che si trovano in specifiche condizioni. È sufficiente il solo riconoscimento dell’art. 3, comma 1?
Non vedenti, sordi, disabili con handicap psichico o mentale (percettori dell’indennità di accompagnamento), invalidi con gravi difficoltà motorie ed affetti da pluriamputazioni. Sono questi i soggetti che possono richiedere l’esenzione dal pagamento del bollo auto.
In base a quanto previsto dal Decreto Semplifica Italia, per ottenere l’agevolazione economica, è necessario che sul verbale rilasciato dalla Commissione medica, al termine della visita, sia riportata la dicitura che da accesso ai benefici.
Tra le altre cose, oltre all’esenzione bollo auto, si può accedere all’acquisto auto con IVA agevolata oppure alla detrazione IRPEF al 19%. Scopriamo, dunque, quali sono tutti i vantaggi stabiliti dalla normativa e qual è la procedura per ottenerli.
Non perdere il seguente approfondimento: “Esenzione bollo auto: è rivolta a tutti i disabili? La risposta vi stupirà“.
Un nostro Lettore ha inviato alla Redazione il seguente quesito:
“Buongiorno, ho il 75 %d’invalidità, con Legge 104, art.3, comma 1. Volevo sapere cosa devo fare per l’esenzione del bollo auto. Grazie mille.”
Precisiamo al gentile Lettore che, purtroppo, il solo art. 3, comma 1, della Legge 104 non è, di per sé, sufficiente per la concessione dell’esenzione bollo auto. Per fruire del beneficio, infatti, è necessario che sul verbale compaia la seguente dicitura: “L’interessato possiede i requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.”
Solo in tal caso, dunque, è possibile presentare domanda per l’esonero, all’ACI di appartenenza.
Le categorie di soggetti che possono richiedere l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica sono le seguenti:
L’esenzione bollo auto, poi, non spetta su tutti i veicoli posseduti, ma solo per quelli che rientrano nelle categorie per le quali si applica l’IVA agevolata al 4%. In particolare, sono richiesti i seguenti limiti di cilindrata:
L’agevolazione può essere applicata solo su uno dei veicoli posseduti, anche se il richiedente (o un suo familiare) è intestatario di varie vetture.
Consulta anche il seguente articolo: “Bollo auto tra riduzioni ed esenzioni: quali automobilisti sono liberi dall’imposta“.
I vantaggi fiscali riservati ai soggetti con disabilità spettano anche nel caso in cui l’auto sia intestata al familiare che assiste il disabile, a patto che quest’ultimo appartenga al suo nucleo familiare e che sia fiscalmente a carico. Per essere considerato “fiscalmente a carico”, il disabile deve possedere un reddito annuo non maggiore di 2.840,51 euro.
A tal fine, non si considerano i redditi esenti, ad esempio, le pensioni sociali, le indennità (come quella di accompagnamento), le pensioni e gli assegni riconosciuti ai ciechi, ai sordi e agli invalidi civili.
In caso di superamento del limite reddituale, l’esenzione spetta solo al soggetto disabile e, dunque, le ricevute della spesa sostenuta e il bollo auto dovranno essere intestati necessariamente a lui.
Per beneficiare dell’esenzione bollo auto, l’interessato deve, solo per il primo anno, inviare tutta la certificazione richiesta all’Ufficio competente. La scadenza è di 90 giorni dalla data entro la quale dovrebbe essere pagato il bollo auto.
Di solito, l’Ente competente è l’Ufficio Tributi della Regione di appartenenza. Se, invece, tale Ufficio non fosse attivo, allora la competenza passa all’Agenzia delle Entrate oppure all’ACI.
Il Modello per l’esonero dal pagamento dell’imposta è consultabile e scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link.
Dopo il riconoscimento, l’agevolazione è valida anche per gli anni successivi, senza la necessità che sia presentata una nuova richiesta da parte del disabile o del familiare. Nel caso in cui, però, si perdano i requisiti per usufruire dell’esenzione (ad esempio, il veicolo viene venduto), l’interessato ha l’obbligo di comunicare la variazione all’Ente presso il quale aveva inviato la domanda per l’esonero.
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