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Economia

Invalidità civile, handicap e disabilità: la differenza è importantissima, ma in pochi la conoscono

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Non tutti sanno che differenza c’è tra invalidità civile, status di handicap e disabilità. Ma ognuna di queste situazioni è accertata in un certo modo.

Le condizioni di disabilità si differenziano tra loro per numerosi aspetti.

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In linea di massima, la prima visita è affidata all’ASL, ma, per ciascun accertamento, le Commissioni mediche sono composte da professionisti differenti. Anche la domanda da presentare varia a seconda delle diverse situazioni.

In particolare, l’accertamento dell’invalidità civile è finalizzato al riconoscimento di una determinata percentuale, in base al tipo e alla gravità della patologia posseduta. L’handicap, invece, si riferisce ai problemi di inserimento nel contesto sociale, causati dalla malattia o dalla menomazione dichiarata. La disabilità, infine, si riferisce alla facoltà di inserimento lavorativo, in virtù della patologia riscontrata .

Ma analizziamo attentamente la normativa e scopriamo tutte le differenze che intercorrono tra i tre status.

Consulta anche il seguente articolo: “Verbale handicap 104: dall’accertamento della disabilità alle agevolazioni per caregiver“.

Invalidità civile: in cosa consiste e quando è riconosciuta?

Può inviare domanda per la visita di accertamento per l’invalidità civile ogni individuo, maggiorenne o minorenne, affetto da una menomazione, perdita o anomalia anatomica, fisiologica o psicologica. In seguito alla visita medica, la Commissione decide circa la sussistenza dell’invalidità civile e, in tal caso, assegna una specifica percentuale, che va da un minimo del 33% ad un massimo del 100%.

È importante sottolineare che dal riconoscimento dell’invalidità civile non scaturisce l’impossibilità di svolgere attività lavorativa, ma solo la difficoltà di svolgerla secondo i modi considerati normali per i soggetti sani. Di conseguenza, l’invalidità civile totale (al 100%, con o senza indennità di accompagnamento) non esclude, in automatico, la facoltà di lavorare.

Allo stesso modo, la concessione dell’indennità di accompagnamento, che è legata all’impossibilità di deambulare o di compiere i normali atti quotidiani senza l’aiuto di un accompagnatore, non implica l’incapacità di svolgere un’attività lavorativa.

Con l’invalidità civile si accede ad una serie di vantaggi, tra cui varie prestazioni economiche, che dipendono dalla percentuale assegnata e dalla categorie di invalidi di appartenenza. Ci sono, infatti, 3 distinte categorie: invalidi civili, ciechi civili e sordi civili. Ognuna consente di ottenere vantaggi differenti.

Cosa si intende per handicap e in cosa si differenzia dall’invalidità civile?

Per l’accertamento della condizione di handicap, viene valutata la difficoltà di inserimento nel tessuto sociale, scaturente dalla patologia o dalla menomazione posseduta.

Ai sensi della Legge 104 del 1992, per handicap si intende la situazione di svantaggio sociale, che un soggetto ha, rispetto agli individui considerati “normali”. Questa valutazione prende in considerazione, dunque, l’ostacolo all’inserimento sociale del disabile, derivante dalla patologia o dalla menomazione che possiede.

L’handicap viene valutato sulla base di criteri differenti rispetto a quelli utilizzati per l’invalidità civile. E, dunque, in alcune ipotesi, in cui non si ha il riconoscimento di un’invalidità al 100%, è, invece, possibile ottenere il riconoscimento di handicap grave. Rientrano in tale casistica, ad esempio, alcune forme di epilessia, per le quali non è accordata un’invalidità totale (al 100%), ma è riconosciuto lo status di handicap grave, perché l’imprendibilità delle crisi causa importanti problemi di inserimento sociale.

In altre parole, può esserci la condizione di handicap grave anche senza il riconoscimento dell’invalidità civile.

Le categorie di handicap

La condizione di handicap non da accesso a benefici economici, ma a tante altre agevolazioni, come i permessi lavorativi retribuiti ed il congedo retribuito biennale per i dipendenti affetti da handicap grave ed i loro familiari caregivers. In questi casi, è necessario che sul verbale rilasciato dalla Commissione medica sia indicata la voce “Handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92”.

In particolare, le altre voci che possono caratterizzare il verbale sono: “Persona non handicappata”, “Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)”, “Persona con handicap superiore al 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)”. A parte la prima condizione, per le altre due sono previsti altri vantaggi.

Potrebbe interessarti anche il seguente articolo: “Richiesta d’invalidità per patologia e pensione anticipata: cosa c’è da sapere“.

Accertamento della disabilità

L’accertamento della disabilità è finalizzato a favorire l’inserimento mirato in ambito lavorativo dei soggetti disabili. Di conseguenza, la Commissione medica deve appurare la capacità globale, attuale e potenziale, per il collocamento del disabile nel mondo del lavoro.

Il collocamento obbligatorio, detto anche “collocamento mirato”, introdotto dalla Legge n. 68 del 1999, stabilisce che le aziende con più di 15 dipendenti devono assumere una determinata percentuale di soggetti disabili. L’obiettivo, dunque, è di aiutare tali persone a trovare un lavoro consono alla propria condizione di svantaggio. A tal fine, è necessario l’accertamento della disabilità, che si differenzia sia da quello dell’invalidità sia da quello dell’handicap.

Per l’assunzione agevolata, bisogna iscriversi nelle liste speciali del collocamento mirato.

Gli organi a cui spetta la verifica della sussistenza della condizione di disabilità si differenziano in base alla tipologia di invalidità. L’art. 1, commi 4, 5 e 6, della Legge n. 68 del 1999 suddivide i lavoratori disabili in 3 gruppi: gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili, gli invalidi del lavoro (INAIL), gli invalidi di guerra e per causa di servizio.

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