La Riforma Fornero delle pensioni ha rivoluzionato il sistema previdenziale italiano, introducendo la nuova pensione anticipata ordinaria. A chi spetta?
Oltre alle modalità di uscita dal lavoro fissate dalla Legge Fornero, dal 2019 vi sono ulteriori strumenti di flessibilità.
Scopriamo, dunque, in che modo si può accedere al pensionamento senza attendere la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia e quali formule sono più convenienti per i contribuenti.
Consulta anche il seguente articolo: “Pensione anticipata ordinaria, solo i contributi contano: pronti per lasciare il mondo del lavoro?”
Un nostro Lettore ci ha inviato il seguente quesito:
“Buonasera , vorrei sapere se, avendo 40 anni di contributi ed essendo un lavoratore precoce, usufruendo della NASpI 24 mesi, posso andare in pensione con Quota 41, oppure con la pensione anticipata ordinaria con 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Qual è più conveniente? Grazie mille e buon lavoro.”
Hanno diritto a Quota 41 per lavoratori precoci, indipendentemente dall’età anagrafica, coloro che possiedono anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e almeno 12 mesi di contributi prima del compimento del 19° anno di età. Devono, inoltre, essere iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive o esclusive della stessa e appartenere ad una delle 4 categorie:
Il nostro Lettore può scegliere se attendere la maturazione dei 41 anni e accedere a Quota 41 precoci (avendone i requisiti) oppure aspettare il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria (ossia 42 anni e 10 mesi). In base alla decisione, però, deve considerare che, mentre con Quota 41 l’assegno pensionistico è calcolato con sistema misto, con la pensione anticipata ordinaria, invece, ci sono delle penalizzazioni. La prima opzione, dunque, sembra la più conveniente.
Con Quota 41, come appena specificato, si applica il sistema di calcolo misto e la finestra di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Il presupposto contributivo, inoltre, può essere raggiunto anche tramite il cd. cumulo dei contributi. In tale ipotesi, tuttavia, bisogna fare una differenziazione, in relazione alla decorrenza dell’assegno. Ai lavoratori che raggiungono i presupposti senza la necessità del cumulo, infatti, si applica la finestra dei 3 mesi per la decorrenza; coloro che, invece, ricorrono al cumulo dei periodi assicurativi, ricevono la prima rata della pensione a partire dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.
Per accedere alla prestazione con Quota 41 bisogna prima inviare la richiesta di riconoscimento del diritto, entro il 1° marzo di ciascun anno. Le domande tardive, ma inoltrate non oltre il 30 novembre, vengono evase solo se ci sono risorse finanziarie a disposizione residue. Se l’INPS conferma la sussistenza del diritto ad usufruire di Quota 41 precoci, l’interessato può procedere con la domanda di pensione vera e propria. L’istanza può essere effettuata telematicamente, sul sito INPS, oppure tramite Contact Center o attraverso l’ausilio di un Patronato.
È bene ribadire che, tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione, deve intercorrere una finestra di almeno 3 mesi.
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La pensione anticipata ordinaria è in vigore dal 1° gennaio 2012 ed ha sostituito la vecchia pensione di anzianità. Permette il pensionamento di coloro che hanno raggiunto un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, se uomini, e di 41 anni e 10 mesi, se donne, a prescindere dall’anzianità anagrafica. Tali requisiti rimarranno in vigore fino al 2026.
Dopo tale data, infatti, dovrebbero trovare applicazione i nuovi presupposti legati all’adeguamento delle aspettative di vita.
È opportuno sottolineare, però, che la Legge Fornero ha stabilito delle penalizzazioni per coloro che decidono di accedere alla pensione anticipata, senza attendere, dunque, la maturazione delle condizioni per l’ordinaria pensione di vecchiaia. Nello specifico, è prevista una riduzione dell’assegno spettante:
La Legge di Stabilità 2015, tuttavia, ha stabilito che la penalizzazione non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2017 che hanno deciso di andare in pensione successivamente.
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