La sostituzione di persiane e tapparelle fa parte degli interventi per i quali è possibile richiedere la detrazione delle spese affrontate. In che modo?
Attraverso il Bonus Ristrutturazione al 50% oppure il Superbonus 110%, si possono effettuare tali lavori gratuitamente.
Non tutti, infatti, sanno che il Superbonus 110% può essere utilizzato anche per sostituire tapparelle e persiane, qualora l’intervento rientri tra i lavori trainati. Attenzione, però, perché la Legge di Bilancio 2023 ha profondamente modificato la disciplina di accesso all’agevolazione. Vediamo, dunque, quale percentuale di detrazione spetta e quali documenti bisogna presentare.
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In Redazione è giunto il seguente quesito:
“Salve, con la Legge 104 ci sono agevolazioni per sostituire le persiane? Grazie mille.”
La sostituzione di tapparelle, serrande e persiane è compresa tra i lavori che danno accesso alla detrazione fiscale dal 50% come ristrutturazione e a quella del 110%, in ambito di riqualificazione energetica. Queste strutture, infatti, se situate davanti ai serramenti, svolgono la funzione di schermature solari e, dunque, riparano dal calore e dal freddo, favorendo l’isolamento termico.
Il nostro Lettore, dunque, indipendentemente dalla Legge 104, può inserire tali interventi edilizi tra la sostituzione dei serramenti e beneficiare della detrazione al 110%. Se, invece, la sostituzione di tapparelle e serrande non rientra tra i lavori di coibentazione e ripristino delle facciate, si può utilizzare solo la detrazione del 50% delle spese sostenute, fino ad una soglia di 60 mila euro.
Per la sostituzione delle tapparelle e delle persiane è obbligatorio inoltrare la documentazione dell’ENEA? A tal proposito, l’Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy (ANFIT) specifica che bisogna inviare la documentazione telematica all’ENEA solo nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia finalizzata al risparmio energetico o all’utilizzo di energia rinnovabile.
Se, invece, si sostituiscono solo le persiane o le tapparelle, escludendo gli infissi, allora non si può più parlare di un intervento di efficientamento energetico e, di conseguenza, non è necessario inviare la comunicazione all’ENEA.
In altre parole, l’obbligo di comunicazione all’ENEA sussiste solo se i lavori di sostituzione rientrano nell’ambito della riqualificazione energetica ai fini della fruizione del Superbonus. Solo, cioè, per i lavori trainati. Non va, quindi, comunicato nulla se si beneficia del solo Bonus Ristrutturazione al 50% oppure se l’installazione delle tapparelle o delle persiane non comporta anche la sostituzione dei serramenti.
Per rispondere ai dubbi dei cittadini, ENEA ha pubblicato una lista di tutti i lavori di risparmio energetico e di utilizzo delle fonti rinnovabili, per i quali è consentito richiedere le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie solo previo invio all’Ente della documentazione necessaria.
Per maggiori informazioni, consulta il seguente articolo: “Persiane o tapparelle: se si sostituiscono bisogna inviare la comunicazione a ENEA? La risposta non è scontata“.
La Legge di Bilancio 2023 e il D.L. 176/2022 hanno introdotto importanti modifiche alla disciplina del Superbonus.
Finora, infatti, si poteva accedere alla detrazione al 110%, per i lavori di efficienza energetica (trainanti e trainati), di coibentazione dell’involucro edilizio e di sostituzione dell’impianto termico e per gli interventi antisismici. Dal 1° gennaio 2023, invece, l’agevolazione fiscale è passata dal 110% al 90%.
Il Superbonus pieno al 110%, dunque, continua ad essere valido solo in tali casi:
Per le unifamiliari e le villette, invece, è possibile continuare ad usufruire del Superbonus al 110% se, entro il 30 settembre 2022, risulti completato il 30% dei lavori.
La detrazione al 110% continua ad essere in vigore (fino al 31 dicembre 2025) anche per i lavori edilizi sugli immobili di aree colpite da terremoti, a partire dal 1° aprile 2009, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza.
La Legge di Bilancio, inoltre, all’art. 10-bis ha introdotto l’obbligo, per le imprese appaltatrici e subappaltatrici, di presentare l’attestazione di qualificazione SOA, per gli interventi superiori a 516 mila euro.
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