Approfondiamo la relazione tra Superbonus e detrazioni secondo le ultime novità previste dal Decreto aiuti quater.
Il 17 gennaio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Aiuti Quater. All’interno novità inerenti il Superbonus.
Il Decreto Aiuti Quater è Legge. Troveranno applicazione le modiche apportate ad alcuni punti chiave del Superbonus e non solo. La conversione in Legge del DL 179/2022 comporterà, ad esempio, il posticipo del termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per le spese di energia elettrica e di gas naturale effettuate nel secondo semestre 2022. La data designata è il 30 settembre 2023. Lo stesso Decreto ha stabilito il posticipo di tre mesi – termine ultimo spostato dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 – della fruizione in compensazione attraverso il modello F24 del credito d’imposta del 20% anche qualora sia stato oggetto di cessione. La proroga è riservata alle imprese agricole e agromeccaniche che hanno effettuato spese per l’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati negli ultimi quattro mesi del 2022.
Arriviamo, poi, alle modifiche inerenti il Superbonus. Approfondire questo aspetto servirà per rispondere ad una domanda che ci ha posto un lettore. “Sembrerebbe che sia possibile “diluire” le detrazioni inerenti il Superbonus 110% in dieci anni. Vi chiedo se tale regola vale solo per gli istituti bancari oppure anche per i privati“.
L’articolo 9 del Decreto Aiuti Quater prevede una diminuzione dell’aliquota dal 110 al 90% in relazione agli interventi riguardanti il Superbonus. Lo stesso articolo, nel comma 2 riportava alcune eccezioni all’applicazione della riduzione. Ebbene, questo comma è stato cancellato dalla Commissione.
Confermata unicamente la proroga al 31 marzo 2023 della fruizione della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche su edifici unifamiliari. A determinate condizioni reddituali, poi, sarà possibile per alcune famiglie ricorrere all’aliquota del 90% anche per le spese relative ad unità immobiliari nel 2023.
La conversione in Legge ha, poi, stabilito il riconoscimento fino al 2025 dell’aliquota del 110% per i soggetti del terzo settore che svolgono servizi socio-sanitarie e assistenziali. I membri della consiglio di amministrazione, però, non dovranno percepire alcun compenso. Un contributo, inoltre, verrà corrisposto a chi ha reddito inferiore a 15 mila euro all’anno.
Arriviamo al passaggio in cui trovare la risposta da dare al lettore. Nel Decreto 179/2022 si legge la possibilità di un allungamento dei termini per usufruire dell’agevolazione fiscale in caso di cessione del credito con riferimento al Superbonus con conseguente aumento della capienza fiscale del cessionario.
La normativa, infatti, stabilisce che sia possibile dilazionare l’utilizzo del credito residuo derivante da sconto in fattura o cessione del credito in dieci rate annuali (anziché cinque o quattro) di pari importo limitatamente, però, ai crediti d’imposta le cui comunicazioni all’Agenzia delle Entrate sono state inoltrate entro il 31 ottobre 2022. Per sfruttare questa possibilità occorrerà inviare all’AdE un’apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario seguendo le modalità attuative che verranno stabilite in un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere usata negli anni seguenti né potrà essere richiesta a rimborso.
La disposizione non finisce qui. Il limite di cessioni previste per interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio passa da due a tre. Ciò significa che dopo la prima cessione il credito può essere per altre tre volte verso soggetti qualificati (banche, intermediari e assicurazioni).
L’articolo, infine, contiene un’altra novità volta a fronteggiare le esigenze di liquidità delle imprese che hanno svolto interventi edilizi rientranti nel Superbonus. La società per azioni SACE – Servizi Assicurativi e Finanziari per le Imprese – può concedere garanzie in favore di istituti di credito, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito per finanziare le imprese che effettuano i lavori previsti dall’articolo 119 del DL 34/2020.
L’aliquota del Superbonus è fissata al 110% per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 20220, al 90% per le spese che verranno sostenute nel 2023, al 70% per le spese effettuate nel corso del 2024 e al 65% per l’anno 2025. L’agevolazione spetta per condomini, persone fisiche, ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
La riduzione dell’aliquota dal 110 al 90% non si applica solamente per gli interventi per i quali è stata presentata la CILA al 25 novembre 2022. In caso di lavori condominiali vige un’ulteriore condizione. La delibera assembleare per l’approvazione dell’esecuzione degli interventi dovrà essere datata prima del 25 novembre 2022. L’aliquota al 110% rimane anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici. Requisito fondamentale è aver presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo entro il 25 novembre 2022.
Un’ultima puntualizzazione sugli interventi effettuati su edifici unifamiliari. La detrazione al 110% spetta per tutte le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 unicamente se alla data 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento totale.
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