Scopriamo come conoscere la percentuale di invalidità e sapere, così, quali agevolazioni spettano secondo la normativa italiana.
La Legge italiana considera invalidi civili le persone con malattie e menomazioni croniche e permanenti di natura fisica o psichica.
Se si ottiene il riconoscimento dell’invalidità civile secondo i criteri stabilisti dalla normativa italiana sarà possibile accedere a numerosi benefici e agevolazioni di natura economica e/o assistenziale. Il compito di stabilire o meno la presenza di una malattia o menomazione che comporta la riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 33% spetta ad una commissione incaricata INPS. Un team di medici competenti redigerà un verbale in cui inserirà il grado di invalidità riconosciuto. Tale percentuale sarà fondamentale per conoscere le prestazioni da richiedere in relazione alla propria problematica.
Un lettore ci chiede “Sono un dializzato (peritoneale) dai primi di novembre 2022. Ho subito un intervento al cuore (tre bypass) e in seguito alla visita presso la ASL di Brescia mi è stata riconosciuta l’invalidità civile e anche problemi di ipertensione e un leggero diabete. Chiedo come posso sapere il grado di invalidità e se anche da pensionato posso usufruire della Legge 104“.
Come già detto, la percentuale di invalidità è segnalata sul verbale che la Commissione medica INPS redigerà in seguito alla visita in cui esaminerà tutta la documentazione attestante la patologia. Ma come calcola tale percentuale la Commissione? I medici dovranno tener conto delle tabelle ministeriali in cui sono riportate a sinistra le varie patologie secondo una divisione dell’apparato coinvolto e a destra le percentuali di riferimento indicate con un numero minimo e uno massimo.
Per esempio il diabete mellito di tipo 2 non complicato assegna un minimo di 0 punti fino ad un massimo di 5. Le miocardiopatie di grado medio-grave comportano una percentuale dal 51 al 70% e così via. In base alla gravità verrà assegnato un grado specifico. Da sottolineare, poi, come la presenza di più patologie invalidanti possa comportare la somma delle varie percentuali per definire il grado di invalidità totale. A tal proposito occorre distinguere tra patologie coesistenti o concorrenti. Nel primo caso le malattie sono riconducibili ad organi e apparati funzionalmente collegati, nel secondo caso interessano lo stesso apparato oppure organo.
Le patologie concorrenti presentano gradi di invalidità riconosciuti direttamente nelle tabelle di riferimento. Se non indicati allora si dovranno considerare le singole patologie e valutare l’incidenza sulla vita e sulla capacità lavorativa dell’interessato. Con riferimento alle patologie coesistenti, invece, occorrerà applicare la formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard.
Il calcolo prevede la definizione delle percentuali relative ad ogni patologie per poi sommarle. Al risultato occorrerà sottrarre il prodotto delle percentuali. La formula di riferimento, dunque, è
IT= (IP1 + IP2) – (IP1 x IP2)
L’esempio riprende il riconoscimento di una patologia con grado di invalidità al 40% e di una seconda malattia con invalidità al 20%. Occorrerà sommare 0,40 e 0,20 e sottrarre il risultato di 0,40 x 0,20. Si otterrà un grado del 52% e non del 60%.
Il primo passo per capire quale è la propria percentuale di invalidità sarà capire il livello in cui si trova la disabilità. Le tabelle ministeriali e le tipologie di calcolo mostrate permetteranno di definire la patologia e il range di riferimento ma, come detto, la decisione finale spetterà alla commissione INPS che valuterà tutta la documentazione.
Il nostro lettore ha già effettuato la visita, ora dovrà solamente attendere l’arrivo del verbale definitivo. Le tempistiche sono di 120 giorni – 4 mesi – dalla data della visita. L’INPS procederà con l’invio del documento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure anche per Posta Elettronica Certificata. Nel quesito non viene specificato quanto tempo sia trascorso dalla visita. Ipotizzando subito dopo l’intervento di novembre, il verbale dovrebbe arrivare entro il mese di marzo. Una volta letto si conoscerà il grado di invalidità riscontrato e si potranno conoscere le agevolazioni di cui approfittare.
Può accadere che la Commissione indichi un’assenza di invalidità oppure un grado di disabilità inferiore rispetto a quello stimato in autonomia tenendo conto delle tabelle ministeriali e del conteggio mostrato in base alla presenza di patologie coesistenti o concorrenti. In questo caso sarà possibile fare ricorso all’INPS entro sei mesi dalla ricezione dell’esito. La tempistica deve essere rigorosamente rispettata. Superato il termine ultimo non si potrà far altro che presentare nuovamente una domanda amministrativa ricominciando l’iter dall’inizio.
Il ricorso può essere giurisdizionale o amministrativo. Nel primo caso il cittadino può inoltrare richiesta di accertamento tecnico preventivo per impugnare il verbale prima di dare inizio al contenzioso giudiziale. Basterà rivolgersi ad un avvocato esperto di diritto previdenziale. Sarà un giudice, poi, a procedere con l’accertamento, affiancato da un medico legale dell’INPS.
Si ricorre al ricorso amministrativo solamente contro provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici riguardanti requisiti non sanitari. La richiesta dovrà essere presentata telematicamente accedendo al portale dell’INPS tramite credenziali digitali oppure avvalendosi dell’aiuto di CAF e patronati.
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