CILA e 31 marzo, i contribuenti hanno le idee confuse in merito al collegamento tra la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e la scadenza fissata dal Decreto Aiuti Quater.
Per continuare ad usufruire del Superbonus 110%, i proprietari di unifamiliari dovranno aver completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2023.
Si continua a parlare della scadenza del 31 marzo ma i contribuenti non hanno le idee chiare al riguardo. Ă comprensibile dato che il Superbonus risulta essere una misura che è stata sempre confusionaria, modificata nel tempo e rinnovata spesso a discapito dei cittadini. Gli ultimi cambiamenti sono ora ufficiali con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Aiuti Quater lo scorso 17 gennaio 2023. Lâaliquota passa dal 110% al 90% nel 2023 per effettuare interventi di ristrutturazione di un edificio con riqualificazione energetica. ScenderĂ al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Il DL prevede, però, delle eccezioni. Nello specifico, i proprietari di villette unifamiliari che hanno avviato i lavori prima dellâanno in corso completando il 30% degli interventi totali entro il 30 settembre 2022 potranno continuare ad usufruire del 110% agevolando le spese fino al 31 marzo 2023. La scadenza è prossima, dunque, ma molti dubbi attanagliano ancora i contribuenti soprattutto con riferimento ai pagamenti e al reale termine ultimo dei lavori.
La detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 â con riferimento ad interventi effettuati su unitĂ immobiliari unifamiliari â a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dellâintervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. CosĂŹ stabilisce la normativa dopo una serie di modifiche e non ci saranno ulteriori cambiamenti o proroghe.
Ma a cosa fa riferimento la scadenza del 31 marzo? Ai pagamenti delle spese inerenti agli interventi da effettuare. Per quanto riguarda lâesecuzione delle opere, invece, dovrĂ essere completata ma non per forza entro la data di scadenza del Bonus. Si parla di una tempistica di tre anni dallâinizio dei lavori con presentazione della CILA piĂš eventuali proroghe. Qualora, però, al termine del periodo il contribuente avesse intenzione di approfittare della cessione del credito o dello sconto in fattura con aliquota al 110% allora anche i lavori dovrebbero terminare entro il 31 marzo 2023. Scopriamone il motivo.
Per utilizzare cessione del credito o sconto in fattura si avrĂ bisogno sia del visto di conformitĂ che delle asseverazioni finali con riferimento allâintero importo del Superbonus. Tali asseverazioni presuppongono che le somme dovute siano state corrisposte e che gli interventi siano stati realizzati. Di conseguenza il 31 marzo diventa il termine ultimo sia di pagamento delle spese che di esecuzione dei lavori se si intende approfittare delle opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura).
La comunicazione dellâopzione ha, però, come scadenza il 16 marzo dellâanno successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Ciò significa che non occorre precipitarsi a comunicare telematicamente la decisione entro il 31 marzo dellâanno in corso. Lâimportante è sapere che gli interventi dovranno considerarsi conclusi entro questa data. Tutti quanti i lavori, nessuno escluso.
Per le spese sostenute nel 2022, dunque, il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica è il 16 marzo 2023 a meno che il Governo non conceda proroghe. Se le spese sono state pagate dal 1° gennaio 2023 entro il 31 marzo 2023, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 16 marzo 2024.
La CILA ha una scadenza fissata al 31 marzo per i proprietari di unifamiliari che hanno realizzato il 30% dei lavori ammessi al Superbonus 110% entro il 30 settembre 2023. Tale scadenza riguarda i pagamenti delle spese a meno che non si intenda richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Poniamo il caso che i lavori non finiscano entro il 31 marzo, cosa accade? Insieme al tecnico si potrebbe valutare lâipotesi di posticipare le opere non agevolabili con il Superbonus (se fattibile) in modo tale da concludere gli interventi ammessi per tempo. Se cosĂŹ non fosse, i lavori realizzati dopo la scadenza potrebbero essere agevolati con altri Bonus edilizi.
Fino al 31 marzo la cessione o lo sconto sarĂ con aliquota del 110%. Poi occorrerĂ passare ad un Bonus ordinario. Non sempre, però, è possibile o facile. La transizione al Sismabonus sarĂ piĂš semplice avendo stesso massimale anche se con percentuale diversa. Passare allâEcobonus, invece, potrebbe risultare piĂš complesso per via dei massimali differenti con il Superbonus in relazione agli interventi trainanti. Rimane fuori dalle opzioni il passaggio al Superbonus 90%.
Le condizioni sono limitanti â abitazione principale, proprietĂ della casa da ristrutturare ma soprattutto reddito inferiore a 15 mila euro (calcolato con il quoziente familiare) â ma non è questo il problema. Nel Decreto Aiuti Quater câè esplicitamente scritto che i lavori devono essere iniziati dopo il 1° gennaio 2023 per poter contare sullâaliquota del 2023. La presentazione della CILA dovrĂ essere avvenuta, dunque, nellâanno in corso, aspetto che non combacia con i requisiti di chi può ancora sfruttare il 110%.
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