I lavoratori caregivers di un familiare disabile grave possono chiedere il trasferimento nella sede di lavoro più vicina alla propria residenza. È sempre vero?
Il trasferimento per Legge 104 è una delle numerose tutele offerte dal nostro ordinamento ai disabili gravi e ai loro caregivers.
La sede lavorativa è, senza dubbio, uno degli elementi principali del rapporto di lavoro e, da contratto, deve essere definita. Può capitare, tuttavia, che, per esigenze tecniche, organizzative o produttive, il datore di lavoro possa decidere di spostare i propri dipendenti presso una sede differente.
Ai titolari di Legge 104, tuttavia, la normativa concede il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla residenza del familiare da assistere. Allo stesso modo, il lavoratore non può essere trasferito altrove senza il suo consenso. Ma in che modo vanno esercitati tali diritti? Analizziamo la disciplina normativa ed alcune pronunce giurisprudenziali, per capire se si tratta di un diritto incondizionato.
Per ulteriori informazioni, consulta il seguente approfondimento: “Legge 104: quando si ha diritto di precedenza per il trasferimento? Non tutti lo sanno“.
Un nostro Lettore ha inviato alla Redazione il seguente quesito:
“Può essere trasferito un dipendente scolastico, titolare di Legge 104/92 per se stesso, dal suo posto di lavoro? Grazie mille.”
La disciplina di riferimento è l’articolo 33, comma 6, della Legge n. 104/1992. Tale norma stabilisce che un soggetto maggiorenne con handicap grave può beneficiare, alternativamente, dei permessi ai sensi dei commi 2 e 3, e di scegliere, “ove possibile”, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Non può, inoltre, essere trasferito in una sede diversa, senza il suo consenso.
Tale facoltà può essere esercitata non solo al momento dell’assunzione, ma anche successivamente. La condizione di handicap, infatti, può sopravvenire durante lo svolgimento dell’attività lavorativa oppure il lavoratore può decidere di cambiare la propria residenza.
Per rispondere al dubbio sollevato dal nostro gentile Lettore, è opportuno chiarire se esiste un vero e proprio diritto per i lavoratori al trasferimento nella sede lavorativa più vicina al Comune di residenza o, comunque, nella Provincia della stessa. Tale questione viene in rilievo anche quando il dipendente deve assistere un familiare affetto da handicap grave.
Sulla questione è intervenuta più volte la Corte di Cassazione (di recente con la sentenza n. 22885/2021). Gli Ermellini hanno escluso che l’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 attribuisca al dipendente disabile o al caregiver un diritto soggettivo, assoluto ed incondizionato; la locuzione “ove possibile”, infatti, indicherebbe la necessità di bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti, al fine di tutelare anche le esigenze organizzative dell’Amministrazione.
Quanto finora specificato, per la Corte di Cassazione vale anche per i dipendenti del settore scolastico, come il nostro Lettore. Nello specifico, l’art. 601 del D.lgs. n.297/1994, con riferimento al personale della scuola, non detta una disciplina speciale e, dunque, non deroga alla regola generale prevista dall’art. 33, comma 5, della Legge 104/1992.
Anche in ambito scolastico, dunque, in tema di trasferimento di disabili e caregivers, si applica il diritto di precedenza “ove possibile”; questo significa che il docente che assiste un disabile grave non ha un diritto assoluto ad ottenere il trasferimento nella sede lavorativa più vicina alla residenza dell’assistito.
Non perdere il seguente articolo: “Legge 104 e divieto di trasferimento: il caregiver è sempre tutelato? I chiarimenti della Cassazione“.
Le esigenze del singolo dipendente vanno bilanciate con quelle di tutti gli altri aspiranti beneficiari della mobilità. Le attività di trasferimento del personale, infatti, devono essere compiute nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza e delle regole di correttezza e buona fede.
A tal fine, la contrattazione collettiva può prevedere specifici criteri per disciplinare la mobilità nazionale, valutando le condizioni di salute dell’assistito ed il ruolo del dipendente caregiver.
In conclusione, i lavoratori che assistono familiari disabili gravi non hanno alcun diritto incondizionato al trasferimento o al non trasferimento. Per i giudici, infatti, solo il bilanciamento degli interessi consente, contemporaneamente, la salvaguardia delle esigenze dell’Amministrazione scolastica, che deve coprire tutte le cattedre a disposizione sull’intero territorio nazionale, e delle esigenze dei singoli dipendenti.
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