Al personale della scuola spettano i permessi per lutto. Ecco quanti, come si calcolano e come si richiedono.
È l’articolo 15 del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) Scuola a stabilire quanti sono i giorni di permesso.
Il modo in cui si calcolano e la modalità di fruizione posso trarre in inganno il dipendente della scuola e infatti sono molti a confondersi. Prima di proseguire potrebbe interessare anche il seguente articolo: “Permessi brevi: ecco una guida pratica e utile per docenti e personale ATA”.
Il personale della scuola a seguito di un lutto può chiedere 3 giorni di permesso retribuito. Sono un diritto del dipendente è per questo motivo il dirigente scolastico non potrà negarli. Tra l’altro, non sono legati alle esigenze dell’amministrazione e il dipendente non li dovrà recuperare le giornate di assenza.
L’importante, però, è che insieme alla richiesta ci sia anche l’idonea documentazione (ovvero copia del certificato di decesso) che può essere autocertificata. I permessi per lutto spettano per la perdita:
Erroneamente si pensa che i giorni di permessi per lutto chiesti dal personale docente o ATA con contratto a tempo determinato siano differenti da quelli chiesti dal personale di ruolo. In realtà, come stabilisce l’articolo 19, comma 9 del CCNL Scuola i giorni di permesso sono tre anche per il personale supplente. Ricordiamo che con questa espressione si intende il personale supplente.
Come si diceva nel paragrafo precedente, i permessi per lutto che spettano al personale della scuola sia docente sia ATA in totale sono tre per evento e per anno scolastico. Inoltre, non maturano secondo il servizio prestato; cioè possono essere richiesti a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro reso durante l’anno scolastico di riferimento.
Tra l’altro, possono essere richiesti in una unica soluzione oppure presi in modo frazionato, purché siano fruiti durante l’anno scolastico in cui è avvenuto l’evento luttuoso. Attenzione però: se presi in modo frazionato nel conteggio dei giorni (che ricordiamo sono 3) non devono essere considerati i giorni festivi o quelli non lavorati.
Non solo; qualora il dipendente avesse il giorno libero oppure l’istituto scolastico adottasse la settimana corta anche in questo caso non andrebbero conteggiati nei giorni di permesso. Ecco un esempio: il dipendente può richiedere i giorni per martedì, mercoledì e venerdì se giovedì è il giorno libero.
Può capitare che nello stesso anno scolastico un dipendente subisca due eventi luttuosi. Come comportarsi i questo caso? Come detto in precedenza i permessi per lutto sono fruibili per evento. Quindi, in questo caso spettano 3 giorni per il primo evento e 3 giorni per il secondo evento luttuoso. Di conseguenza, i giorni di permesso saranno 3 + 3.
I permessi, infine, possono anche essere presi a distanza di qualche giorno dall’evento stesso. La decisione di tale scelta dipende per motivi organizzativi del dipendente. L’importante è che il periodo di fruizione sia entro un tempo ragionevole.
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