Con la Legge di Bilancio 2023, chi ha intenzione di usufruire del Superbonus per le unifamiliari deve fare attenzione ad una nuova scadenza.
Si può, ormai, dire addio al vecchio Superbonus 110%, perché la nuova Legge Finanziaria ha ridotto l’aliquota di detrazione al 90% e ha introdotto delle condizioni molto limitative per le abitazioni unifamiliari.
Per tali edifici, inoltre, si potrà continuare a beneficiare del Bonus edilizio al 110% solo per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, a condizione che, entro il 30 settembre 2022, sia stato compiuto il 30% dei lavori totali.
Ma cosa succede se, entro il 31 marzo prossimo, i lavori non sono stati ultimati? Vediamo cosa stabilisce la nuova disciplina normativa.
Un Lettore ci ha scritto:
“Buongiorno, volevo chiedere un chiarimento relativo alla seguente situazione: ho avviato i lavori per Superbonus 110% su casa singola nel 2022, con il 30% dei lavori effettuati e fatturati entro il 30 settembre 2022 e la presentazione della CILAS entro la stessa data. Ho, inoltre, avuto l’accesso alla proroga al 31 marzo 2023. Cosa succede se i lavori vengano terminati oltre il 31 marzo 2023? Posso ricevere lo stesso il credito d’imposta? Grazie in anticipo.”
Il D.L. 176/2022 ha reso più complicata la fruizione del Superbonus per la ristrutturazione degli immobili unifamiliari, come quello del nostro Lettore. È necessario, infatti, che ricorrano 3 requisiti:
A tutto ciò bisogna aggiungere le difficoltà nel reperire le risorse finanziarie, considerando che, fatta eccezione per le pratiche edilizie già depositate, è stata disposta la sospensione del Bonus per le villette.
A questa disciplina, però, fanno eccezione i casi in cui, entro il 30 settembre 2022, sia stato ultimato il 30% degli interventi complessivi. In tale ipotesi, infatti, si potrà continuare a beneficiare del Superbonus anche per le unifamiliari, fino al 31 marzo 2023.
Per maggiori informazioni, consulta il seguente articolo: “CILA e Superbonus, cosa accade dopo il 31 marzo: i contribuenti devono esserne a conoscenza“.
Per continuare ad usufruire del Superbonus fino al 31 marzo, dunque, è necessaria la dimostrazione della realizzazione del 30% degli interventi. A tal fine, il direttore dei lavori deve stilare una dichiarazione, attestante lo svolgimento della percentuale richiesta.
A tale dichiarazione, inoltre, si deve allegare:
Non c’è un termine ultimo per la presentazione della CILAS. Se, tuttavia, è stata inviata dopo il 30 giugno 2022 e, al 30 settembre 2022 non sia stato compiuto il 30% dei lavori, il contribuente non avrà diritto ad alcuna detrazione. Se, invece, i lavori sono iniziati prima, si potranno detrarre le spese affrontate entro il 30 giugno 2022.
Per ottenere le detrazioni del Superbonus, ovviamente, è necessario che i lavori vengano realizzati per intero, in base a quanto dichiarato negli atti abilitativi ed entro le tempistiche fissate dagli stessi.
Leggi anche: “Superbonus e detrazioni, cambia tutto: è ufficiale, le novità da conoscere“.
Nonostante le modifiche alla normativa del Superbonus, sono numerose le agevolazioni fiscali che si possono ottenere per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia. Innanzitutto, il Sismabonus, fino al limite di spesa di 96 mila euro.
L’aliquota di detrazione è del 50%, oppure:
È possibile accedere alle detrazioni fiscali per i seguenti lavori di efficientamento energetico:
È opportuno specificare che questi importi sono solo indicativi, perché è necessario considerare anche i prezzari regionali o il nuovo limite di prezzi previsto dal Decreto MITE. A tali Bonus, poi, si aggiunge quello per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con detrazione al 75% delle spese sostenute.
Nella Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, infine, sono elencate ulteriori spese, per le quali è consentita la detrazione d’imposta. Vi rientrano, ad esempio, l’acquisto dei materiali, lo svolgimento di perizie e sopralluoghi, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori.
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