Il congedo matrimoniale è un diritto di tutti i lavoratori. Cosa succede se, durante la fruizione, il beneficiario lo interrompe per malattia?
I lavoratori e le lavoratrici che si sposano hanno diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi, durante i quali spetta la normale retribuzione.
Il congedo matrimoniale è previsto dalla Costituzione (che favorisce, anche tramite misure economiche, la formazione della famiglia) e tutelato dalle leggi e dai contratti collettivi di categoria, sia del settore pubblico sia di quello privato.
Per ottenere il congedo, è necessaria la celebrazione del matrimonio con effetti civili, anche nel caso di seconde nozze (se le precedenti sono cessate per morte del coniuge o divorzio). La retribuzione per i giorni di congedo è a carico del datore di lavoro, mentre l’INPS provvede solo in alcuni casi particolari.
Vediamo, dunque, quali sono le regole per usufruire di tale agevolazione e cosa accade se il lavoratore beneficiario dovesse ammalarsi durante il periodo di congedo.
Un nostro Lettore ha chiesto chiarimenti su tale dubbio:
“Salve, siamo sposati dal 1° febbraio e mia moglie è malata oncologica, con invalidità al 100%. È, inoltre, in aspettativa da lavoro per fine comporto. Vorrei sapere se ha diritto alla retribuzione dei 15 giorni del congedo matrimoniale e, in tal caso, come si richiede. Ha un contratto a tempo indeterminato nel settore terziario commercio e lavora presso Conad. Grazie.”
Tutti i lavoratori, sia quelli del settore pubblico sia quelli del settore privato, hanno diritto al cd. congedo matrimoniale, riconosciuto in occasione delle nozze celebrate con effetti civili. In particolare, l’agevolazione consiste in 15 giorni di assenza dal lavoro, non frazionabili.
Il permesso è considerato “attività di servizio” e, di conseguenza, da diritto alla normale retribuzione. È il datore di lavoro che ha l’obbligo di provvedere al pagamento; solo per gli operai delle aziende industriali artigiane e cooperative, invece, l’INPS deve versare un assegno di importo corrispondente a 7 giorni di lavoro, con l’onere, per il datore, di integrare l’assegno per il restante periodo. Per gli impiegati e per gli operai dell’ambito commercio, invece, il congedo matrimoniale è retribuito per intero dal datore di lavoro.
Ma cosa succede se, durante la fruizione del congedo matrimoniale, la/il dipendente si ammala e interrompe la misura? Può riprendere il congedo al termine della malattia? Cosa prevale? Il lavoratore, inoltre, può chiedere di prolungare il congedo, per i giorni di interruzione?
Consulta anche il seguente articolo: “Permessi matrimonio: quanti giorni spettano e come fare domanda“.
Come già accennato, il congedo matrimoniale non può essere utilizzato in maniera frazionata, suddiviso in più periodi. Non può, inoltre, essere oggetto di proroga, a meno che non si disponga diversamente per improrogabili e documentate esigenze aziendali. Il motivo di tale limitazione sta nella circostanza che deve sussistere un nesso di causalità e vicinanza con il giorno di celebrazione delle nozze.
Nel caso in cui il lavoratore chieda un congedo di durata maggiore di 15 giorni, il periodo ulteriore verrà considerato come ferie. La domanda di congedo, inoltre, va inviata al datore con un determinato preavviso, fissato dai contratti collettivi (di solito, 6- 10 giorni).
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In relazione al quesito del Lettore, per capire se il congedo straordinario può essere prorogato o meno nel caso di malattia, bisogna verificare cosa stabilisce il CCNL di riferimento. Specifichiamo, però, che, nella maggior parte dei casi, il lavoratore non può richiedere un prolungamento del permesso (non si sospende, dunque, per malattia). Allo stesso modo, non percepisce lo stipendio per i giorni di congedo non fruiti a causa della malattia.
Tale principio è stato ribadito anche da una sentenza della Pretura Milano del 17 luglio 1986. I giudici, infatti, hanno chiarito che, poiché l’agevolazione è funzionalmente e temporalmente legata al matrimonio, qualora non venisse goduta perché corrispondente al periodo di comporto (come nel caso della moglie del nostro Lettore), non è possibile chiederne il prolungamento e la relativa indennità.
Anche nel caso in cui, nel contratto collettivo nazionale di settore o nelle norme, emerge che la disciplina del congedo spetta alla regolamentazione interna o all’accordo tra azienda e lavoratore, non si può affermare l’esistenza di un generico diritto del dipendente di prorogare il congedo matrimoniale per il solo insorgere della malattia.
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