I proprietari di una seconda casa come includono la proprietà nel calcolo dell’ISEE? Scopriamo come il patrimonio immobiliare incide sul conteggio.
Tra i dati da inserire nel modello ISEE occorre inserire anche le informazioni sugli immobili. Analizziamo nel dettaglio tale indicazione.
I primi mesi dell’anno sono una vera e propria corsa all’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Il valore ricavato, infatti, è indispensabile per accedere a Bonus e agevolazioni e per quantificare i benefici. Entro oggi 28 febbraio, ad esempio, andrà calcolato l’ISEE per continuare a ricevere l’importo spettante dell’Assegno Unico Universale. Fondamentale il conteggio, poi, anche per i percettori del Reddito di Cittadinanza o per le famiglie che hanno figli che frequentano l’università. Non dimentichiamo il Bonus sociale per avere uno sconto sulle utenze domestiche (la soglia ISEE è stata alzata a 15 mila euro). Insomma, tanti motivi per accelerare la richiesta dell’Indicatore in autonomia – tramite portale dell’INPS – oppure lasciandosi aiutare dai CAF (in forma gratuita) e patronati.
Per effettuare il calcolo occorrerà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica con le informazioni anagrafiche dei componenti del nucleo e i dati reddituali. Giacenze medie e saldi di conti e libretti, case di proprietà, pagamenti di canoni di locazione, depositi bancari e postali, carte prepagate con IBAN, Buoni Fruttiferi, Titoli di Stato, azioni, masse patrimoniali, redditi d’imposta, quota capitale del mutuo sono alcune delle indicazioni da fornire.
Durante la compilazione dell’ISEE occorrerà indicare i fabbricati, i terreni e le aree edificabili di proprietà. Il quadro di riferimento per il Patrimonio Immobiliare è l’F3. Qui andranno indicati i dati riguardanti gli immobili intestati a persone fisiche – componenti del nucleo familiare – al 31 dicembre 2021 (per l’ISEE 2023). Anche se venduti successivamente a questa data dovranno essere inseriti nel modello mentre aree o fabbricati acquistati dal 1° gennaio 2022 in poi non dovranno essere indicati se non fino alla successiva presentazione dell’ISEE (nel 2024).
Nel quadro F3 si leggeranno, dunque, la proprietà e i diritti reali di godimento sui beni immobili di proprietà (abitazione, uso, usufrutto, superficie, servitù, enfiteusi). Non saranno inseriti, invece, la nuda proprietà, gli immobili delle imprese commerciali o i beni strumenti delle arti e professioni.
Il contribuente dovrà indicare anche gli immobili detenuti all’estero – sempre nel quadro F3. La base imponibile dovrà essere costituita dal costo di acquisto della proprietà presente nell’atto oppure dal costo di costruzione (se edificio costruito) del proprietario.
Nel quadro F3, dunque, occorrerà inserire per ogni immobile di proprietà – prima o seconda casa – la tipologia (terreno edificabile, fabbricato o terreno agricolo), il Comune in cui è ubicato, la quota posseduta (100% se totalmente di proprietà, 50% se condiviso con il coniuge e così via), il valore della proprietà ai fini IMU. Se l’immobile è situato all’estero il valore dipenderà dalla definizione ai fini IVIE – imposta sul valore degli edifici ubicati fuori dall’Italia. I valori citati dovranno essere indicati sempre, anche se il fabbricato è esente ai fini dell’IMU stessa.
Nelle tabella da compilare, poi, il contribuente dovrà indicare il capitale residuo di mutuo – se presente – stipulato per l’acquisto oppure per la costruzione dell’immobile. Non vengono considerati, invece, i finanziamenti contratti per una eventuale ristrutturazione o un restauro.
Un dettaglio importante. L’ammontare del mutuo residuo dovrà essere ripartito secondo la quota di proprietà dato che il contratto è legato all’immobile e non ai sottoscriventi. Nell’ISEE, ricapitolando, dal valore ai fini IMU verrà sottratto il capitale residuo di mutuo e sarà il risultato ad incidere nel conteggio.
In redazione è giunto un quesito “Ai fini dell’ISEE la seconda casa con rendita di 155 euro si deve inserire?“. Secondo la normativa tutta la situazione immobiliare del nucleo familiare dovrà essere inserita all’interno della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Importante conservare, dunque, le visure catastali di tutti i fabbricati e terreni posseduti. In caso di fabbricati rurali, aggiungiamo, che non hanno rendita propria, il valore verrà ricompreso in quello imponibile del terreno. Se il fabbricato dovesse avere rendita autonoma – anche bassa come 155 euro – significa che è stato accatastato e dunque dovrà essere inserito anch’esso nel quadro F3 con indicazione del valore secondo quanto definito ai fini IMU.
Diverso il caso in cui si tratti di un immobile strumentale di attività. Non dovrà essere indicato nel quadro F3 bensì nel quadro FC2 sezione II dato che concorrerà al calcolo del patrimonio netto dell’impresa.
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