La richiesta di residenza temporanea è spesso indispensabile per usufruire del congedo straordinario. Ha una durata di dodici mesi, cosa accade dopo la scadenza?
Requisito fondamentale per ottenere il congedo straordinario è la convivenza con la persona disabile. Dove manca si può ricorrere alla residenza temporanea.
I caregiver lavoratori possono contare su una serie di benefici al fine di riuscire ad assistere al meglio il familiare con invalidità grave. Lo Stato, infatti, cerca di aiutare sia le persone con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali che coloro che se ne prendono cura. Gestire una disabilità, la famiglia, il lavoro non è semplice soprattutto perché l’invalido grave ha necessità di cure costanti, di visite mediche, terapie. Di conseguenza può capitare che il caregiver possa aver bisogno di assentarsi dal luogo di lavoro. Se si tratta di pochi giorni può approfittare del beneficio dei tre giorni di permesso mensili – retribuiti – ma per periodi più lunghi l’unica soluzione è il congedo straordinario. Questa prestazione consente di assentarsi da posto di lavoro fino a due anni a condizione che si debba prestare assistenza all’invalido grave. Possono richiederla esclusivamente i caregiver conviventi seguendo un ordine di priorità.
In redazione è giunto un quesito. “Io assisto mia madre invalida con congedo straordinario. Ho fatto la residenza temporanea che so valere un anno. Dopo questo anno, per proseguire dato che spettano fino a due anni come bisogna procedere? Posso ricominciare a lavorare per un periodo e poi richiederla nuovamente?“.
Prima di arrivare al punto della questione posta dal lettore ricapitoliamo quali sono le condizioni generali di accesso alla prestazione. Il congedo straordinario è concesso ai lavoratori per assistere familiari conviventi disabili in situazione di gravità. La convivenza è la chiave della richiesta del servizio a meno che non venga inoltrata da un genitore che assiste un figlio invalido, da un lavoratore che vive nello stesso palazzo della persona disabile (stesso indirizzo e numero civico ma interno differente) oppure che ha avanzato richiesta di residenza temporanea.
Indispensabile rispettare l’ordine di priorità nella domanda di congedo straordinario. Il diritto alla prestazione è destinato in primis al coniuge o parte dell’unione civile o convivente di fatto dell’invalido. Dove queste figure dovessero mancare allora il diritto passa ai genitori, padre e madre anche adottivi o affidatari. Non dovessero esserci, i familiari successivi sono i figli conviventi. Se mancanti, deceduti o invalidi anch’essi il diritto passerà al fratello o alla sorella per poi concludere la “classifica” con i parenti o affini entro il terzo grado.
Dato che la convivenza è la chiave del congedo straordinario, qualora un parente di terzo grado convivente dovesse richiedere la prestazione scavalcherebbe di diritto un figlio non convivente. Questo a meno che il figlio non si impegni ad andare a convivere con il genitore entro la data di inizio del congedo e per tutta la durata dello stesso.
Tre eccezioni alla convivenza, le abbiamo già segnalate ma ora ci soffermeremo sulla richiesta di residenza temporanea. Condizione necessaria è che familiare che assiste e assistito vivano in due Comuni diversi. Per poter richiedere il congedo ci dovrà essere un trasferimento per un massimo di dodici mesi senza cambiare residenza. Un limite ben preciso, dunque, per poter approfittare di questa opportunità.
I Comuni italiani sono tenuti ad inserire nello schedario della popolazione i cittadini che per motivo di studio, lavoro, famiglia, salute, vivono in città da almeno quattro mesi ma non hanno la residenza. Tale iscrizione nello schedario può essere richiesta direttamente dall’interessato oppure può avvenire d’ufficio.
Una volta trascorsi i dodici mesi non si potrà più continuare a godere della dimora temporanea. Sarà necessario spostare la residenza anagrafica per continuare a vivere con il familiare disabile, ad esempio, e poter usufruire ancora del congedo straordinario arrivando fino ai due anni di assenza dal posto di lavoro.
Il congedo straordinario può essere fruito sia in forma continuativa – assenza per due anni di seguito dal lavoro – sia frazionata. In quest’ultimo caso le assenze potranno essere frazionate in anni, mesi, settimane o giorni fino al raggiungimento dei due anni.
Attenzione, se tra una frazione di congedo e l’altra non dovesse esserci un effettivo rientro a lavoro allora anche i giorni compresi tra una frazione e l’altra verrebbero computati nel congedo straordinario. È l’esempio del lavoratori che termina la frazione venerdì e inizia la successiva il lunedì stando a casa sabato e domenica – giorni di riposo.
Il dipendente, dunque, è libero di concludere un anno di congedo, tornare per qualche tempo a lavoro e poi richiedere nuovamente la prestazione. Il requisito della convivenza, però, non decadrà. Occorrerà comunque dimostrare di vivere insieme al disabile.
Il lavoratore quindi dovrà o cambiare residenza anagrafica oppure procedere nuovamente con la richiesta di domicilio temporaneo. È fattibile? La normativa di riferimento stabilisce che non sono ammesse proroghe o rinnovi alla residenza temporanea, quindi, per potere beneficiare dei rimanenti mesi del congedo straordinario, bisogna stabilire la residenza anagrafica presso il familiare. Pertanto, prima di prendere una decisione definitiva è consigliabile chiedere delucidazioni al Comune di residenza della persona con disabilità.
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