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Economia

Non rientri nel Superbonus? Ecco come fare i lavori risparmiando tanto

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Il Superbonus ormai è rivolto a un numero sempre più ridotto. I soggetti che purtroppo non possono usufruire del Superbonus hanno la possibilità di accedere ai bonus ordinari, che prevedono le agevolazioni previste dal decreto rilancio.

Ristrutturazione-InformazioneOggi

Le abitazioni composte da una famiglia per usufruire del Superbonus devono avere i seguenti requisiti:

–  il soggetto contribuente deve avere il diritto di proprietà o diritto reale di godimento;

– l’immobile deve essere destinato all’abitazione principale;

– il contribuente deve essere titolare di un reddito inferiore ai 15.000 euro.

 

Come si può risparmiare ristrutturando?

I “bonus minori” sono, le agevolazioni introdotte prima del Superbonus, e si possono raggruppare in quattro grandi categorie di interventi:

1.       Sismabonus che prevede la diminuzione del rischio sismico;

2.       Ecobonus che ha come obbiettivo il miglioramento energetico;

3.       Ristrutturazione edilizia che è volta alla manutenzione straordinaria (“Bonus casa”);

4.       Abbattimento delle barriere architettoniche.

I primi tre bonus devono essere presentati entro il 31 dicembre 2024. Per il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche la scadenza è prevista per il 31 dicembre 2025.

Il Sismabonus ecco cosa prevede

Per il Sismabonus è prevista una spesa massima pari a 96.000 euro per ogni unità mobiliare e si applica agli edifici situati in zone sismiche 1,2,3.

La detrazione è del 50% se non ci sono miglioramenti di classi di rischio. È possibile beneficiare di una detrazione maggiore che va dal 70 al 85% nelle seguenti casistiche:

– nel caso di una realizzazione di interventi derivanti da una diminuzione del rischio sismico, che determinano una transazione a una classe di rischio minore;

-in caso in cui dall’intervento proviene il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione viene riconosciuta in dichiarazione dei redditi deve essere suddivisa in 5 anni. Tutti gli interventi che comportano un’attenuazione o una diminuzione del rischio sismico sono ammessi ai fini della detrazione.

L’Ecobonus ecco cos’è

Sono riconosciuti ai fini dell’ Ecobonus i lavori di:

– riqualificazione globale per l’indispensabile energetico, con un’aliquota di detrazione del 65% per una spesa massima di 153.846,15 euro;

– la coibentazione delle strutture con un’aliquota del 65% per una spesa massima di 92.307,69 euro;

– il cambio degli infissi con l’aliquota del 50% con una spesa massima di 120.000 euro;

– l’installazione di conduttori solari con un’aliquota del 65% per una spesa massima di 92.307,67 euro;

– il cambio degli impianti di climatizzazione invernale, con un’aliquota del 65% per una spesa massima del 46.153,85 euro;

-le coperture solari, con un’aliquota di detrazione del 50% per una spesa massima del 120.000 euro;

-gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibile, con un’aliquota di detrazione del 65% per un limite di spesa di 92.307,69 euro;

-strumenti multimediali finalizzati al controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, elaborazione di acqua calda o climatizzazione delle abitazioni, con un’aliquota detraibile del 65% per una spesa massima di 23.076,92 euro;

-l’acquisto e la posa in opera di piccoli cogeneratori, che sostituiscono gli impianti già esistenti, con un’aliquota di detrazione pari al 65% per una spesa massima di 153.846,15 euro;

-la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi dispositivi ibridi, con un’aliquota detraibile al 65% per una spesa massima di 92.307,69 euro.

Gli importi sono da considerare indicativi, per il corretto inserimento delle spese riconosciute bisogna guardare gli ulteriori limiti imposti dalla legge. I costi sostenuti devono essere suddivisi il 10 rate tutte dello stesso importo e detratte nella dichiarazione dei redditi.

Il Bonus casa tutto quello che c’è da sapere

Per i lavori previsti dall’art. 16- bis (aperture di finestre, rifacimento del bagno e così via) in ogni singola abitazione il proprietario può beneficiare della detrazione al 50%. La spesa massima detraibile è di 96.000 euro. Nel limite bisogna tenere presente anche delle altre spese sostenute, includendo gli aiuti antisismici, effettuali sullo stesso stabile anche negli anni passati. In questo caso si più usufruire dell’agevolazione solo per la spesa sostenuta già fruita della relativa detrazione nell’anno di sostentamento che non ha superato il limite totale. Tale limitazione non si applica in casi di interventi di natura autonoma, che però deve rispettare il limite massimo annuale di spesa concessa.

I costi affrontati devono essere suddivisi in 10 rate dello stesso importo e detratte nella dichiarazione dei redditi.

L’abbattimento delle barriere architettoniche

L’eventualità delle agevolazioni sugli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche è prevista in mancanza di demolizione e ricostruzione.

È prevista la detrazione del 75%, ripartita in cinque quote dello stesso importo e calcolata sull’ammontare totale non superiore ai 50.000 euro.

Gli interventi devono avere i requisiti previsti del D.M. lavori pubblici 236 del 14 giugno 1989 ((“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”). I suddetti sono volti ai fini dell’agevolazione.

I provvedimenti consistono in opere di:

-allargamento e sostituzione delle porte;

-disposizione del pavimento;

-modificazione e adeguamento delle prese dell’impianto elettrico;

-ristrutturazione totale del bagno, con il cambio dei sanitari e l’adeguazione degli impianti;

-sistemazione parziale dell’intonaco.

Le agevolazioni possono essere cumulabili?

Tutte le detrazioni sono cumulabili salvo il Sismabonus che deve contenere i costi sostenuti per la ristrutturazione edilizia al 50%. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono uniti all’intervento superiore e assorbiti dallo stesso, e ne beneficiano dell’aliquota coincidente di detrazione nei limiti della spesa massima prevista.

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