La residenza temporanea può essere necessaria per il congedo straordinario. Comporta la variazione del medico di base?
Per beneficiare del congedo straordinario, è richiesta la sussistenza del requisito della convivenza, tra il lavoratore dipendente e il familiare da accudire.
A tal fine, si può optare per il trasferimento di residenza oppure per la residenza temporanea.
Se, dunque, il lavoratore intende usufruire del congedo per un periodo inferiore a 12 mesi, può evitare di spostarsi in maniera definitiva presso il disabile. Se, invece, il congedo dovesse essere superiore a 12 mesi, dovrà scegliere il trasferimento definitivo. Ma cosa comporta la residenza temporanea?
Un Lettore ci ha inviato il seguente quesito:
“Salve, vorrei sapere se, a seguito di iscrizione al Registro temporaneo del Comune ospitante, per assistere un familiare affetto da handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92), bisogna designare nuovo medico di famiglia in quel Comune. Grazie.”
Per il congedo retribuito di 2 anni, è richiesto che il disabile grave e il suo caregiver convivano. La convivenza (intesa come stessa residenza) deve intervenire entro l’inizio della fruizione del congedo e deve sussistere per tutta la durata dello stesso. A tal fine, si può ricorrere alla residenza temporanea.
Quest’ultima è prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 223/1989 e consiste nel fissare la dimora presso un Comune diverso da quello in cui si ha la residenza abituale, per un periodo compreso tra i 4 e i 12 mesi.
Ogni Comune è tenuto alla detenzione del cd. Registro della popolazione temporanea, in cui sono iscritti coloro che dimorano solo provvisoriamente sul territorio comunale, ma che mantengono ancora la residenza altrove. Se, ad esempio, Tizio risiede a Roma, ma si trasferisce momentaneamente a Genova per accudire la madre disabile, può chiedere a Genova la residenza temporanea e mantenere quella ordinaria a Roma.
L’iscrizione nel Registro della popolazione temporanea, tuttavia, potrebbe far sorgere interrogativi relativi al medico di base. Il medico di famiglia è, senza dubbio, essenziale per accedere a determinate prestazioni. Per sceglierlo, bisogna consultare la lista dei professionisti convenzionati presso l’ASL e recarsi al Distretto Sanitario di Residenza.
Ma cosa succede se un cittadino si sposta in un luogo diverso rispetto a quello in cui ha la residenza abituale?
La questione relativa al medico di base, per la fruizione del congedo straordinario durante il periodo di residenza temporanea, non è di poco conto. Il disabile da accudire, infatti, potrebbe necessitare di assistenza medica.
Per richiedere il medico di famiglia nel territorio in cui si ha la residenza provvisoria, bisogna prima procedere con la cancellazione temporanea dal proprio medico. Successivamente, ci si deve recare all’ASL del luogo in cui si risiede provvisoriamente e chiedere l’iscrizione nelle liste di quel territorio.
Ci sono, però, dei motivi specifici che consentono il cambio del medico di base. In particolare, l’operazione è consentita solo per: vacanze, studio, lavoro e salute.
La scelta del nuovo medico, inoltre, può essere effettuata solo se si risiedere per un minimo di 3 mesi ed un massimo di 12 mesi in un luogo differente. Oltre tale limite, sarà necessario presentare una nuova richiesta, per un ulteriore anno.
Anche i cittadini stranieri possono richiedere il medico di famiglia, presentando un valido permesso di soggiorno e un’Autocertificazione.
Non perdere il seguente approfondimento: “Congedo straordinario legge 104 e residenza temporanea: la domanda può essere rifiutata in questo caso“.
Per ottenere la residenza temporanea, l’interessato deve presentare, presso il Comune in cui intende trasferirsi, la seguente certificazione:
Trascorso un anno, l’Ufficio anagrafe provvede alla cancellazione del nominativo dalla lista. Se, invece, si risiede ancora in tale Comune, si viene iscritti nella popolazione residente a titolo definitivo.
Potrebbe interessarti anche: “La residenza temporanea ha una scadenza: comporta l’addio al congedo straordinario“.
Segnaliamo al nostro Lettore che la legge non prevede alcun obbligo relativo al cambio del medico di base. Se, infatti, la residenza è spostata solo provvisoriamente, si può mantenere il proprio medico, presso il Comune di residenza principale.
In caso di bisogno, inoltre, ci si può rivolgere alla guardia medica o al servizio di continuità assistenziale.
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