Permessi 104 e congedo straordinario possono essere richiesti anche da un lavoratore part-time ma attenzione ai dettagli della normativa che potrebbero far cadere in errore.
Apriamo il capitolo sui permessi e congedi legati alla Legge 104 con riferimento ad un lavoro part-time. Ci sono più verità da conoscere.
La Legge 104 consente ai lavoratori con handicap e caregiver di usufruire di permessi orari e giornalieri retribuiti nella misura massima di tre giorni al mese. In più possono chiedere il congedo straordinario della durata massima di due anni a condizione che chi assiste e assistito convivano. Si tratta di misure volte a sostenere i soggetti con disabilità e sono rivolte a tutti i lavoratori e le lavoratrici, del settore pubblico e privato, regolarmente residenti in Italia con un rapporto di lavoro dipendente anche a tempo determinato. E se l’occupazione dovesse essere part time?
È l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rispondere alla domanda chiarendo in un recente messaggio le direttive sui permessi per i caregiver che svolgono un lavoro a tempo parziale. Il lavoratore può avere accesso sia ai permessi di tre giorni sia al congedo straordinario pur lavorando mezza giornata. Si dovrà tener conto, però, del riproporzionamento dei permessi.
Le regole disciplinanti i permessi 104 sono state rinnovate così come chiarito nella Circolare INPS del 19 marzo 2021 numero 45. Nello specifico, le modifiche hanno riguardato l’ipotesi di tempo parziale di tipo verticale o misto con percentuale non inferiore al 50%. La durata dei permessi non dovrà essere diminuita nonostante l’orario di lavoro ridotto. Solo se, ribadiamo, la percentuale risulta superiore al 50%. I giorni di permesso rimarranno, dunque, tre per questi lavoratori part-time.
Al contrario, qualora il contratto prevedesse una percentuale inferiore al 50% allora si dovrebbe procedere con il riproporzionamento dei tre giorni di permesso. Il calcolo prevede di rapportare l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time per l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile a pieno e moltiplicare per i tre teorici giorni di permesso. Il risultato numerico sarà, poi, arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia inferiore o superiore allo 0,50. Nessun riproporzionamento, invece, in caso di lavoro part-time orizzontale (messaggio 3114 del 7 agosto 2018).
Il caregiver convivente può richiedere il congedo straordinario della durata massima di due anni per assistere il familiare con disabilità. La misura prevede un ordine di priorità da seguire per la domanda di congedo nonché la convivenza come requisito chiave (a parte poche eccezioni). Se il lavoratore che assiste – ricordiamo che il congedo non è richiedibile dal dipendente disabile – ha un contratto di lavoro part-time dovrà sapere che l’importo dell’indennità di congedo sarà quantificato secondo specifiche modalità differenti rispetto ad un contratto full time.
In caso di part-time verticale la retribuzione andrà divisa per il numero di giorni retribuiti inclusi i festivi e i riposi. La retribuzione giornaliera risultane dovrà essere, poi, comparata con il limite massimo giornaliero (102,30 euro). Se il part-time è orizzontale, qualora il lavoratore nel periodo di congedo passasse da un contratto a tempo pieno ad uno parziale (o viceversa), allora la retribuzione andrebbe adattata a quella erogata per la fruizione del congedo straordinario.
Un lettore chiede “Se sono titolare di due part-time (uno al mattino e uno al pomeriggio) posso chiedere il congedo straordinario solo su un part time e continuare a lavorare nell’altro?“. La richiesta del congedo straordinario del periodo massimo di due anni è legata al soddisfacimento di alcune condizione. Abbiamo già accennato alla convivenza ma ci sono altre regole da conoscere. La misura viene concessa al caregiver a condizione che durante il periodo di assenza dal luogo di lavoro assista il familiare convivente con un handicap grave.
Con riferimento alla richiesta occorre sapere, poi, che la domanda dovrà essere presentata specificando con chiarezza il periodo di congedo dato che una volta indicato, questo periodo non potrà essere interrotto per tornare al lavoro. Il congedo stesso, infatti, presuppone che il caregiver si dedichi a tempo pieno della persona con handicap altrimenti non avrebbe senso assentarsi dal lavoro. Non conta, dunque, quale sia l’orario lavorativo del richiedente né contano i riposi.
L’assistenza presupposta è continuativa, anche durante i giorni festivi, i weekend e oltre il normale orario lavorativo. Ciò significa che avendo chiesto il congedo il lavoratore non può andare in vacanza, per esempio, lasciando solo l’assistito così come non potrà svolgere altri lavori. Il congedo è richiesto per prestare assistenza al familiare. Se si dovesse essere impiegati in un’altra attività lavorativa significherebbe aver il tempo per svolgere anche il lavoro messo in stand by con la “scusa” del congedo straordinario. Ciò è inammissibile e comporterebbe un abuso nell’utilizzo della misura.
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