Ai genitori lavoratori che possiedono un figlio disabile viene data la possibilità di prendersene cura. Vediamo come.
Ciò permette a non rinunciare al posto di lavoro e contemporaneamente seguire passo dopo passo il proprio figlio nelle cure di cui necessita.
Per poter usufruire dei permessi è necessario il riconoscimento dello stato handicap grave da parte delle Commissioni mediche delle ASL di appartenenza.
I genitori naturali, adottivi, affidatari hanno la possibilità di fruire di permessi specifici per l’assistenza e la cura di un figlio affetto da disabilità. Scegliendo in base all’età tra:
Viene data ai genitori la possibilità di alternarsi tra di loro per l’utilizzo del beneficio.
Alle coppie di fatto che possiedono figli disabili, è data l’opportunità di usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992. Tale normativa, infatti, non parla di coniugi sposati, ma di genitori.
La legge n. 183/10 permette di utilizzare i tre giorni di permesso mensili anche ai parenti o affini entro il secondo grado del bambino disabile, in alternativa ai genitori.
Dal 2007, è possibile frazionare in ore i tre giorni di permesso per i lavoratori appartenenti al settore privato. Nel comparto pubblico, ciò non è possibile, tranne se previsto dai contratti collettivi.
La normativa prevede, tre possibilità di assenza al lavoro con lo scopo dell’assistenza e la cura del bambino disabile entro i tre anni di vita. I diversi benefici possono essere utilizzati in modo alternativo, ma non possono essere cumulati nel mese. I permessi su base oraria per i figli affetti da disabilità possono essere fruiti a partire dal primo anno di età del bambino e fino ai tre anni. Per il primo anno di vita hanno valenza le norme della maternità.
L’estensione del congedo parentale permette ai genitori del bambino disabile che non possono o vogliono utilizzare le uniche due ore di permesso, fino al compimento dei tre anni del figlio. Questo viene retribuito al 30% della retribuzione, e alternato tra i due genitori.
Bisogna precisare che, il padre non può usufruirne in caso in cui la madre non ne abbia diritto, ed esempio se casalinga o libera professionista.
Il diritto al prolungamento parte dal termine del periodo di congedo parentale fruibile in teoria dal genitore che ne fa richiesta. La decorrenza varia a seconda del genitore che ne fa richiesta.
La madre può tornare a lavorare dopo il congedo obbligatorio per maternità e dopo i sei mesi può presentare richiesta del congedo parentale. Il padre può fare richiesta dopo il settimo mese dalla nascita del figlio. In caso di genitore unico 10 mesi per:
– la madre decorrenti dalla fine del congedo di maternità;
– il padre dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità.
Da precisare che se un genitore non ha fruito completamente il congedo parentale, può beneficiare del restante periodo tra i 3 e gli 8 anni del figlio. In questa casistica, il congedo parentale è retribuito solo se il reddito individuale del richiedente non è superiore a 2,5 volte l’importo del Trattamento Minimo di pensione.
Sono due congedi totalmente diversi con scopi distinti. Il prolungamento del congedo parentale è fruibile solo entro il terzo anno di vita del figlio. Il congedo biennale retribuito, a differenza viene utilizzato in qualunque momento e a qualsiasi età del figlio disabile. Questo, permette al genitore di restare vicino al neonato disabile dalla nascita.
È opportuno specificare che il prolungamento del congedo parentale è pagato come quello parentale. A differenza del congedo biennale che non sono applicate riduzioni della busta paga, a condizione che la retribuzione non sia superiore al limite stabilito dalla legge.
I tre giorni di permesso possono essere fruiti dal genitore richiedente, oppure dal parente o affine entro il 2° grado a partire dalla nascita del figlio disabile.
Ai genitori, inoltre, è permesso fruire dei tre giorni di permesso mensili in modalità alternata, senza superare detto limite.
Bisogna precisare che nel mese in cui i genitori beneficiano, in modalità alternativa, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini che hanno diritto non possono beneficiare per lo stesso bambino disabile dei giorni di permesso mensile.
I genitori che hanno un figlio disabile hanno la flessibilità nel rapporto di lavoro, e quindi possono alternarsi per la cura del bambino. In caso in cui, un genitore fruisce dei permessi orari, l’altro può beneficiare allo stesso tempo del congedo parentale o dei permessi di malattia per il figlio.
Per i figli oltre i 3 anni i genitori naturali, adottivi o affidatari, possono ottenere i tre giorni di permesso mensile pagato fruiti continuativamente nel mese. In alternativa, ripartiti tra gli stessi genitori con assenze alternative e sempre nel limite di tre giorni per lo stesso figlio disabile. Possono fruire di tale diritto, al posto dei genitori, anche i parenti o affini entro il 2° grado. Momento in cui il figlio disabile diviene maggiorenne, i genitori possono usufruire dei tre giorni di permesso mensili senza obbligo di convivenza e non devono dimostrare la continuità e l’esclusività dell’assistenza.
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