Il congedo straordinario permette ai lavoratori dipendenti l’assistenza per un determinato periodo, retribuito, a familiari disabili.
Non tutti possono usufruire di tale beneficio, perché esiste un preciso requisito che può fare la differenza. Vediamo quale.
Il congedo straordinario non è rivolto a tutte la classi lavoratrici, ma solo ai dipendenti che soddisfano i requisiti necessari. Inoltre, bisogna precisare che il familiare disabile deve essere riconosciuto grave dalla Commissione Medica o dall’Azienda Sanitaria Locale.
I lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico possono chiedere il congedo straordinario per i seguenti familiari:
Il beneficio non può essere richiesto dai:
È necessaria la convivenza tra il soggetto richiedente e il familiare disabile da assistere. La convivenza deve avvenire entro la data di inizio del congedo richiesto e deve essere mantenuta per tutta la durata di fruizione.
Il periodo massimo del beneficio è di due anni nell’arco della vita lavorativa del richiedente. La decorrenza della domanda viene scelta in fase di domanda. Inoltre, è possibile usufruire del congedo straordinario per più di un familiare disabile, ma comunque resta sempre il limite massimi dei due anni.
Non può essere riconosciuto il periodo di congedo nei periodi dove non è prevista l’attività lavorativa, come nel caso dei contratti part-time verticali che possono avere periodi senza retribuzione.
Il congedo straordinario può essere richiesto anche a giorni, al fine del conteggio del periodo massimo previsto l’anno viene stimato per i 365 anni.
I permessi per l’assistenza e il congedo straordinario per assistere il familiare affetto da disabilità non possono essere fruiti per più di un lavoratore che assiste la stessa persona disabile. L’eccezione vale l’assistenza dei figli disabili, e i genitori anche adottivi possono beneficiare sia dei permessi e sia per il congedo. L’unica condizione è che il genitore che beneficia dei permessi, l’altro non può usufruire del congedo straordinario.
Un nostro Lettore ci pone la seguente domanda: “Devo usufruire congedo straordinario legge 104, abito nello stesso comune dove risiede l’invalido, ma in strade diverse, il comune non mi vuole rilasciare il cambio di residenza provvisoria che devo fare?
Per la fruizione del congedo straordinario è fondamentale il requisito della convivenza tra il soggetto richiedente e il disabile. La residenza temporanea non può essere richiesta per lo stesso comune di residenza del richiedente e del soggetto affetto da disabilità. Tale è soggetta a scadenza di 12 mesi, dopo i quali non permettono l’utilizzo del congedo per i restanti 12 mesi.
Nel suo caso quindi, bisognerebbe modificare la sua residenza e quindi portarla all’abitazione del disabile o viceversa.
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