L’indennizzo commercianti è un ammortizzatore sociale rivolto agli esercenti, che vogliono rottamare le proprie licenze commerciali.
Possono ricevere un compenso fino al raggiungimento dell’età anagrafica che permette l’accesso alla pensione di vecchiaia.
L’indennizzo è una prestazione avviata dal decreto legislativo 28 marzo 1996 e resa del tutto definitiva il 1°gennaio 2019. Tale misura è stata introdotta per sostenere i commercianti che non hanno ancora i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
L’accesso all’indennizzo commercianti è rivolto ai lavoratori iscritti alla gestione INPS in riferimento ai contributi e alle prestazioni previdenziali esercenti attività commerciali. I quali di titolari (anche sotto forma di società) o coadiutori svolgono:
– attività commerciale in ambito pubblico, anche in forma itinerante;
– attività commerciale al minuto in dimora fissa, magari associata alla combinazione di somministrazione alimentare e di bevande;
Nello specifico l’indennizzo commercianti nel 2023 può essere richiesto dai lavoratori che svolgono:
– le attività ambulanti in spazi pubblici;
– attività di commercio al minuto come titolari o coadiutori con posto fisso, perfino accostata ad attività di somministrazione al pubblico di beni alimentati e bevande;
– le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
I soggetti che non rientrano nell’indennizzo commercianti sono:
– commercianti all’ingrosso, tranne coloro che svolgono attività unita alla vendita al dettaglio;
– rivenditori di attività commerciali svolte al di fuori dei negozi tradizionali di vicinato, banchi o mercati;
– negozianti di attività differente da quella prevista dalla legge n. 204/1985, come quella esercitata dai procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Per poter beneficiare dell’indennizzo commercianti 2023 bisogna possedere i seguenti requisiti:
– concludere l’attività 3 anni prima dell’ottenimento dell’età anagrafica che permette l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni per l’anno 2023);
– al momento della domanda aver completato i 62 anni per gli uomini e 57 anni per le donne;
– avere l’iscrizione nella gestione speciale di commercianti da almeno 5 anni;
– aver cessato l’attività commerciale con la cancellazione del titolare del registro delle imprese presso la camera di commercio di competenza;
– per gli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di cibo e bevande avere effettuato la cancellazione dal registro tec;
– consegna, della licenza dell’attività commerciale al minuto in sede fissa e per l’attività di somministrazione, al comune di residenza della suddetta.
L’indennizzo commercianti spetta dal primo giorno del mese successivo di presentazione della domanda. Al fine dell’accoglimento della domanda bisogna possedere tutti i requisiti, in caso contrario l’INPS non accoglierà la richiesta. Il beneficio viene erogato fino al compimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia che per l’anno 2023 è pari a 67 anni sia per gli uomini e donne.
Di quanto sarà l’importo dell’indennizzo commercianti 2023?
La somma dell’indennizzo commercianti 2023 è pari al trattamento minino pensionistico supposto per coloro che sono iscritti alla gestione commercianti. Per l’anno 2023 l’importo è di 563,74 euro e sottoposto alla tassazione fiscale comune. Non sono previste:
– le trattenute sindacali;
– gli interessi legali;
– interessi della rivalutazione monetaria;
– i trattamenti di famiglia.
Il tempo di fruizione è valido solo per lo scopo del raggiungimento del diritto alle pensioni dirette, tra cui la pensione anticipata, di vecchiaia oppure assegno ordinario di invalidità. Tale vale anche per il conseguimento delle pensioni dirette come quelle rivolte ai superstiti, ma senza aumentare l’importo della pensione futura.
L’indennizzo commercianti è compatibile con la pensione di vecchiaia, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.
L’indennizzo commercianti non è compatibile, invece, con le attività di lavoro autonomo o subordinato.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha stabilito che l’indennizzo è fruibile anche nel caso in cui il pensionato ha ricevuto la liquidazione della pensione anticipata. L’accredito della contribuzione figurativa non è previsto in quanto il soggetto ha maturati i requisiti pensionistici.
Il soggetto che beneficia dell’indennizzo decade dal primo giorno del mese del mese seguente in cui viene avviata una nuova attività autonoma o subordinata.
Il beneficiario è obbligato alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dell’attività lavorativa subordinata o autonoma.
Le domande di indennizzo commercianti respinte possono essere oggetto di ricorso al comitato provinciale, in caso di presenza dei requisiti previsti dalla legge l’INPS potrà accogliere il ricorso.
Per legge, è opportuno precisare che, l’indennizzo commercianti deve coprire tutto il periodo che va dalla rottamazione della licenza fino al mese in cui viene pagata la prima rata di pensione di vecchiaia.
Nella casistica in cui l’esercente si trova, un’ interruzione del pagamento dell’indennizzo prima della data del pagamento pensionistico può chiede il ricorso. Le mensilità non corrisposte saranno poi riconosciute successivamente all’accoglimento del suddetto.
La Corte di Cassazione, ha affermato che l’indennizzo deve essere corrisposto dalla prima data utile di decorrenza della pensione di vecchiaia. È stato accolto il ricorso di una ex commerciante alla quale era stato negato il pagamento dell’indennizzo nella fase di scivolamento tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione.
La domanda di indennizzo deve essere presentata una volta realizzate le prassi elencate in precedenza e in modalità telematica all’INPS, mediante:
– il portale telematico INPS accedendo con le proprie credenziali di spid;
– l’assistenza di un centro di assistenza fiscale o patronato
I documenti necessari sono:
– documento di riconoscimento del richiedente;
– documento del coniuge, se presente;
– tessera sanitaria;
– certificato attestante la restituzione della licenza;
– scheda istruttoria;
– autocertificazione dello stato di famiglia.
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