La RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – prevede l’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato dal richiedente che accede ad una forma pensionistica.
Grazie alla RITA si potrà contare su una rendita fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.
I lavoratori che per un qualsiasi motivo hanno l’esigenza di lasciare il mondo del lavoro prima di aver maturato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni di età e venti anni di contribuzione minima) oppure ad altre forse di pensionamento anticipato (APE Sociale, Opzione Donna, Quota 103, la pensione per precoci o la pensione anticipata ordinaria) possono valutare la RITA. I requisiti di accesso sono
o in alternativa
Presupposto imprescindibile è l‘adesione ad un Fondo pensione complementare oppure a piani individuali pensionistici. La RITA è concessa sia agli iscritti con contribuzioni presso Fondi negoziali chiusi che aperti come Fideuram Vita.
In redazione è giunto un quesito. “Sono nata a settembre 1958 […] da gennaio 2017 ho cessato l’attività lavorativa per assistere mia madre disabile grave (Legge 104 al 100% con indennità di accompagnamento). Ora è ricoverata in una struttura RSA. Ho un piano pensionistico di 20 mila euro con Banca Fideuram e sono vedova da ottobre 2010. Percepisco la pensione di reversibilità di 700 euro al mese. Posso andare in pensione prima dei 67 anni? Con Opzione RITA?“.
La lettrice ha 65 anni di età e, dunque, potrebbe rientrare tra i beneficiari della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata mancando solo due anni alla pensione di vecchiaia. Non svolgendo attività lavorativa dal 2017, poi, si presuppone che risulti in disoccupazione da più di 24 mesi. Le condizioni di accesso alla RITA sembrerebbero, dunque, essere soddisfatte. Dalla versione integrale del quesito, infatti, si apprende come gli anni di lavoro – e dunque presumibilmente di contributi maturati – siano 25, sufficienti per la Rendita Integrativa.
Rimane, infine, la condizione di adesione al Fondo pensione. La lettrice dice di aver aderito ad un Piano pensionistico di Banca Fideuram. Approfondiamo, dunque, i dettagli di questo fondo consigliando in ogni caso di rivolgersi alla banca stessa per avere conferma di poter richiedere la RITA.
Il Fondo pensione Fideuram è un fondo aperto che ha lo scopo di permettere agli aderenti di disporre al momento del pensionamento di prestazioni pensionistiche complementari – clicca qui per il link al regolamento. Il Fondo è in regime di contribuzione definita e, dunque, l’entità della prestazione dipende dalla contribuzione effettuata e seguendo il principio della capitalizzazione.
L’adesione è volontaria e in forma individuale. Sono previste delle spese
Una volta che l’aderente vuole esercitare il diritto alla prestazione pensionistica riceverà una rendita vitalizia calcolata con riferimento alla posizione individuale maturata al netto della quota di prestazione da erogare come capitale (se presente).
L’aderente, nello specifico, può richiedere la rendita sotto forma di vitalizio reversibile e riceverla fino alla morte per poi lasciarla in eredità ad una persona designata. In alternativa può fare domanda di rendita certa e poi vitalizia. Per un periodo (tra 5 e dieci anni) verrà corrisposta all’aderente (o ad una persona designata in caso di decesso) e successivamente scatterà la rendita vitalizia.
Con riferimento alla tassazione fiscale occorre dire che la RITA è incentivata. Questo perché prevede che la parte imponibile della Rendita Integrativa stessa sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% meno lo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è di 6 punti percentuali. Di conseguenza l’aliquota può ridursi fino al 9%.
Tutto questo indipendentemente dal fatto che la RITA costituisca l’intero importo della prestazione maturata presso il Fondo pensione oppure solamente una parte dello stesso.
Da sapere, infine, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta verranno computati fino ad un massimo di 15 gli anni di adesione alla previdenza complementare precedenti al 1° gennaio 2007. Rimane facoltà del cittadino avvalersi della tassazione sostitutiva oppure rinunciarvi lasciando che la RITA sia assoggettata a tassazione ordinaria. In questo caso occorrerà sottolineare la scelta nella dichiarazione dei redditi.
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