La circolare Inps n. 28 del 14 marzo scorso ha rilievo in tema di assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2023. Vediamo perché.
Novità Inps per quanto riguarda gli assegni familiari e le quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2023.
Infatti con la la circolare n. 28 del 14 marzo scorso l’istituto ha reso noto che dal primo gennaio di quest’anno sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione del versamento dei cosiddetti assegni familiari e delle quote di maggiorazione del trattamento pensionistico.
Nel testo citato gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensioni per coloro che sono esclusi dalle regole sull’assegno per il nucleo familiare. Vediamo di seguito i principali aspetti della circolare citata.
Nel testo del documento dell’istituto di previdenza si rimarca subito che le indicazioni date dalla circolare valgono nei confronti dei soggetti esclusi dalle regole sull’assegno per il nucleo familiare, vale a dire nei confronti:
La circolare Inps indica peraltro che lo stop al diritto al versamento dei trattamenti di famiglia, a seguito della vigenza delle disposizioni in campo di reddito familiare, non fa scattare la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico e/o ad essa comunque correlati.
In particolare nel documento si precisa che gli importi delle prestazioni sono pari a:
Inoltre la circolare, in tema di tabelle dei limiti di reddito familiare da far valere ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno in corso, sottolinea che i limiti di reddito familiare di cui tener conto sono fatti oggetto di rivalutazione annuale, in considerazione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Ebbene, Inps precisa anche che – secondo quanto chiarito dai competenti Ministeri – la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2022 è stata uguale all’1,5%. Ecco perché – spiega l’istituto – proprio in rapporto a quanto ricordato sono state aggiornate le tabelle da usare a partire dallo scorso primo gennaio, nei confronti dei menzionati soggetti esclusi dalla legge inerente all’assegno per il nucleo familiare.
Dell’aggiornamento tabelle si trova dettagliata menzione nell’allegato n. 1 alla circolare in oggetto, che si può trovare in fondo alla relativa pagina web.
Nell’ultima parte della circolare l’istituto di previdenza ricorda che, in applicazione delle attuali norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del FPLD è fissato dal primo gennaio 2023 e per tutto l’anno in corso nell’ammontare mensile pari a 563,74 euro (pensione minima). Di riferimento è la circolare n. 135/2022, avente ad oggetto il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno in corso.
Ebbene, in rapporto a questo trattamento, i limiti di reddito mensili di cui tener conto ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, dunque, dell’attribuzione del diritto agli assegni familiari sono come di seguito fissati per l’anno in corso corrispondenti a:
Infine il testo della circolare ricorda anche che il d. lgs. n. 230 del 2021, all’articolo 1, ha previsto dal primo marzo dello scorso anno l’assegno unico e universale per i figli a carico, disponendo che, per i soli nuclei familiari con figli e orfanili, a partire dal primo marzo 2022 non siano più attribuite le prestazioni in tema di assegni familiari.
Per ulteriori informazioni rinviamo comunque al testo della circolare Inps.
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