Siamo pronti per svelare alcuni aspetti dello sconto in fattura e della detrazione al 50% del Bonus ristrutturazione che tanti contribuenti ignorano.
Due strumenti connessi ai Bonus edilizi da approfondire per evitare di commettere fatali errori e sciogliere dei dubbi.
Il Decreto Rilancio ha introdotto la cessione del credito e lo sconto in fattura con riferimento ai Bonus edilizi. Strumenti che sono andati ad affiancarsi alla detrazione. Lo sconto in fattura è una modalitĂ di rimborso che permette di ottenere uno sconto di pari importo direttamente nella fattura del fornitore. Lâimmediatezza del risparmio è lâaspetto che rende questa strada piĂš appetibile rispetto la detrazione che prevede il rimborso da spalmare in piĂš anni a seconda del Bonus edilizio utilizzato. Lâazienda â nel caso dello sconto in fattura â anticipa al cliente in una sola volta la somma detraibile dalle imposte indispensabile per la copertura delle spese dellâintervento edile da effettuare.
Lâattenzione in entrambe le procedure deve essere massima per non rischiare la perdita delle agevolazioni. Câè un caso specifico, però, in cui un errore non comporta rischi di rimanere senza Bonus. Molti contribuenti lo ignorano, ma lâimpresa può non indicare lo sconto in fattura sia nella fattura emessa a saldo che in quella di acconto. à lâAgenzia delle Entrate a specificare le conseguenze per gli errori commessi nelle fatture.
Il caso in questione ha come protagonista unâimpresa che ha indicato lo sconto in fattura solamente nella fattura emessa a saldo ma non in quella di acconto. Il dubbio è se câè il rischio di perdita dei Bonus edilizi â tra cui il Superbonus.
LâAgenzia delle Entrate fornisce adeguate spiegazioni nella risposta 238 del 2023. Lâesempio prende come riferimento la fornitura di sistemi di climatizzazione e di impianti fotovoltaici per cui spetta lâagevolazione del 50%. Il fornitore ha effettuato lo sconto in fattura al cliente ma solamente nella fattura a saldo. Lâimpresa ha domandato, dunque, allâAdE cosa comporta questa dimenticanza nella fattura di acconto.
Lo sconto è stato praticato, il credito può essere ugualmente ceduto nonostante lâimprecisione? Lâerrore non ha prodotto minor gettito al Fisco e non ha nemmeno ostacolato gli abituali controlli dellâErario stesso. Ipotesi del fornitore, dunque, è che lo strumento dello sconto in fattura si possa utilizzare eventualmente correggendo lâerrore formale tramite invio di una Pec â Posta Elettronica Certificata.
La risposta dellâAgenzia delle Entrate è articolata in due parti, una prima piĂš generica e una seconda specifica del caso. LâAdE ricorda che lâimpresa ha il compito di indicare la scelta dello sconto in fattura in entrambe le fatture, quella di acconto prima e di saldo poi (circolare 19/E/2022. Se cosĂŹ non fosse il committente dei lavori non potrĂ beneficiare dello sconto ma solamente della detrazione fiscale. Sembrerebbe, dunque, impossibile per lâimpresa poter cedere il credito relativo allo sconto praticato in caso di errore.
LâAdE si collega, poi, al riferimento alla Pec dellâimpresa fornitrice. Lâinvio dellâemail certificata è previsto unicamente per annullare lâinvio della comunicazione qualora si rilevassero errori formali o sostanziali. Come si ripercuote tutto questo nel caso specifico?
Avendo il Fisco accertato che
nonostante lâerrore è possibile applicare lo sconto in fattura (o la cessione del credito). Questo perchĂŠ ricorrono tutti gli altri presupposti ossia
SĂŹ allo sconto anche in presenza dellâerrore, dunque, ma solo se unâultima condizione è soddisfatta. Il committente non dovrĂ aver fruito direttamente della detrazione fiscale e dovrĂ poterlo dimostrare senza provocare anomalie.
Dopo aver approfondito un aspetto importante poco noto dello sconto in fattura passiamo ad una puntualizzazione sulla detrazione del 50% relativa al Bonus ristrutturazione. LâAdE comunica chi ha diritto alla detrazione delle rate residue in seguito alla cessazione del contratto.
Il caso è quello di un comodatario di un immobile che ha pagato la ristrutturazione usufruendo del Bonus apposito con detrazione del 50% recuperando tre delle dieci annualità . Qualora il comodato dovesse finire prima dei dieci anni le quote restanti si potrebbero recuperare?
La cessazione della detenzione non determina il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora usufruite â spiega lâAdE. Significa che il comodatario potrĂ continuare a portare in detrazione le sette rate mancanti con il modello 730 negli anni successivi riportando la spesa sostenuta e il numero della rata corrispondente.
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