I lavoratori che prestano assistenza ai familiari riconosciuti disabili possono usufruire di molti benefici.
Tra cui la possibilità di scegliere di lavorare più vicino al familiare da assistere.
Prima di procedere alla richiesta dei benefici riservati ai familiari che prestano assistenza ai familiari disabili, occorre prima che quest’ultimi siano riconosciuti tali.
Il riconoscimento viene fatto su domanda all’INPS in modo telematico, accedendo con le proprie credenziali, oppure avvalendosi di istituti di patronato.
Un Lettore ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, vorrei sapere lavorando in una ASL situata in una regione diversa da quella dove vive mia madre con 104 e accompagno, posso chiedere il trasferimento per avvicinarmi e poterla assistere meglio? Grazie.”
Il caregiver è un familiare che assiste gratuitamente un soggetto in stato di gravità, essendoci un legame affettivo. L’assistenza può essere a tempo pieno oppure di tipo parziale, con la finalità di soddisfare tutti i bisogni necessari relativi alla cura della persona disabile. Rientrano tra queste attività, la pulizia della casa, cucinare, acquistare farmaci, pagare eventuali canoni di locazione, oppure la riscossione della pensione.
Sono comprese anche le attività che riguardano in un aiuto di tipo emotivo con lo scopo di stimolare la persona affetta da disabilità. Questo permette di stimolare e tenere attiva durante la giornata il soggetto.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, attraverso un’ordinanza, la n.6150/2019, ha stabilito che il lavoratore che presta assistenza a una persona disabile, ai sensi della L. n. 104/1992 il cosiddetto caregiver, ha diritto al trasferimento in una sede più vicina al domicilio della persona assistita.
L’opportunità di scegliere di lavorare più vicino al familiare da assistere, vale non solo all’inizio, ma anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, seguito dalla domanda di trasferimento.
In un caso analogo, un lavoratore aveva chiesto la scelta della sede di lavoro più vicina al Comune dove era domiciliata la sorella da assistere. Tale diritto è stato concesso dalla Corte d’Appello, a differenza del primo giudice, che aveva ordinato alla datrice di lavoro il trasferimento del dipendente in un’altra sede, tra quelle accessibili nelle vicinanze del suddetto Comune.
Il giudice ha ritenuto appropriato l’integrazione del requisito soggettivo e quello oggettivo.
Il primo vale a dire la condizione di handicap di tipo grave della sorella del soggetto ricorrente, mentre, quello oggettivo riguarda la disponibilità dei posti di lavoro per lo svolgimento dei compiti di recapito negli uffici vicini alla residenza del familiare da assistere.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.
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