Su Twitter l’INPS ha reso nota l’adozione del nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi volto a ridurre i contenziosi a beneficio dei cittadini e delle imprese.
Con la deliberazione numero 8 avente ad oggetto il regolamento sui ricorso amministrativi di competenza INPS sono state rivelate le nuove direttive.
Il nuovo regolamento INPS disciplina le procedure di definizione delle decisioni relative ai ricorsi amministrativi. Include, poi, specifiche disposizioni sul riesame dei provvedimenti di concessione di competenza della Commissioni provinciali della Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli nonché dei Comitati di solidarietà bilaterali (intersettoriali o meno). Le deliberazione specifica come tutte le disposizioni del regolamento dovranno essere applicate anche ai ricorsi amministrativi contrari ai provvedimenti delle prestazioni previdenziali e delle entrate contributive con riferimento sia al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo sia la Fondo Pensioni per Sportivi Professionisti.
Dopo aver chiarito l’ambito di applicazione del nuovo regolamento INPS passiamo alle modalità di presentazione del ricorso, all’istruttoria e all’esecuzione delle decisioni dei Comitati.
Il ricorso dovrà essere presentato telematicamente all’Istituto direttamente dall’interessato oppure avvalendosi dell’aiuto dei patronati o intermediari abilitati. La persona incapace con rappresentate legale potrà avvalersi della firma di quest’ultimo per procedere con il ricorso stesso.
L’assistenza da parte dei patronati o degli intermediari richiede la firma del rappresentante dell’ente previo rilascio del mandato (da allegare al ricordo). L’invio telematico permette l’assenza di sottoscrizione dato che l’utilizzo degli strumenti previsti per accedere ai servizi online dell’INPS garantisce il riferimento all’interessato. In caso di invio con Posta Elettronica Certificata faranno da garanzia la firma olografa del ricorrente e la scansione del documento di identità .
Il provvedimento emesso dall’INPS può essere impugnato entro novanta giorni dalla data della ricezione. Il termine per la proposizione del ricorso amministrativo se manca l’adozione del provvedimento da parte dell’ente decorre dal 121esimo giorno dalla presentazione della domanda.
Per quanto riguarda i ricorsi ai Comitati di vigilanza, invece, il provvedimento può essere inoltrato entro trenta giorni dalla data di ricezione. Stessa tempistica per il rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria.
Ricordiamo che il ricorso verrĂ considerato inammissibile se
Con l’istruttoria si elabora il fascicolo elettronico del ricorso da inviare alla Segreteria del Comitato. Tale fascicolo includerĂ
Il Comitato, però, potrà acquisire altri elementi utili per giungere alla decisione chiedendo nuovi approfondimenti istruttori da effettuare entro trenta giorni dalla richiesta. La decisione, poi, dovrà essere comunicata entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso. Ricordiamo che potrebbe includere anche eventuali sanzioni civili.
Le deliberazioni saranno trasmesse anch’esse in via telematica dai segretari alla struttura territoriale competente. Qualora sopraggiungessero nuovi elementi sarebbe possibile esercitare la revoca delle deliberazioni stesse.
L’esecuzione delle decisioni dei Comitati può essere sospesa in caso di illegittimità . La sospensione dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data della deliberazione e dovrà essere comunicata immediatamente al ricorrente (o patronato).
Se ad adottare il provvedimento di sospensione è stato il Direttore Generale, l’istruttoria verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell’INPS che opterà per l’esecuzione o al contrario per l’annullamento della deliberazione entro novanta giorni. Trascorso questo tempo la decisione diventerà esecutiva.
Stesso lasso temporale per il provvedimento preso dal Direttore della Struttura territoriale competente e inviato alla Direzione centrale con successivo controllo da parte del Comitato amministratore centrale.
Ogni comunicazione verrĂ inviata in modalitĂ telematica.
Il ricorso per provvedimenti INPS adottati in materia di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali – intersettoriali o no – e del Fondo di integrazione salariale dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. In caso di avvenuta pronuncia non sarà più ammesso alcun ricorso.
Anche in questo caso qualora si riscontrassero illegittimitĂ si potrĂ adottare la sospensione delle deliberazioni entro cinque giorni. La decisione finale dovrĂ essere presa, poi, entro tre mesi.
Qui il link diretto al Tweet che riporta il riferimento all’intero regolamento INPS con oggetto i ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
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