L’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per reddito è un beneficio riservato ad alcuni cittadini. Scopriamo chi sono i beneficiari.
Le condizioni di accesso all’esenzione del ticket sanitario sono specifiche e dovranno essere rispettate per non rischiare di dover restituire le somme non erogate illegittimamente.
Il ticket sanitario è stato introdotto nel 1982 e rappresenta la modalità con la quale gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni sanitarie. In generale, il pagamento del ticket è previsto per le visite specialistiche, gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, le prestazioni in pronto soccorso (se codice bianco) e per le cure termali. Il tetto massimo di spesa per le prestazioni ambulatoriali è di 36,15 euro a ricetta. Non è richiesto il pagamento, invece, a coloro che godono di esenzione.
Tale esenzione può essere legata
Qualora il motivo di esenzione risultasse legato ad una malattia occorre sapere che la cancellazione del ticket riguarderebbe unicamente le prestazioni connesse alla patologia stessa. In rari casi l’esenzione sarebbe totale.
Oggi ci soffermeremo sull’esenzione dal pagamento del ticket sanitario legata al reddito in risposta alla domanda di un lettore. “Essendoci due redditi in famiglia di tre persone inferiori a 30 mila euro ciascuno e facendo il 730 indipendentemente, l’individuo che ha a carico un’altra persona dei tre nella stessa famiglia e percependo un reddito sotto i 30 mila euro può avere l’esenzione ticket E01?“.
Il codice E01 è utilizzabile dai cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a 65 anni che appartengono ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo inferiore a 36.151,98 euro. Per nucleo familiare si intende il nucleo rilevante ai fini fiscali e non anagrafici composto dall’interessato, dal coniuge (non legalmente separato) e da ogni altro familiare a carico.
Il coniuge rientra sempre nel nucleo fiscale anche se è indipendente dal punto di vista fiscale e presenta un proprio modello 730 oppure se risulta non convivente o se parte dell’unione civile.
I bambini sotto ai sei anni rientrano nel nucleo fiscale dei genitori se coniugati mentre se i genitori sono conviventi il minore appartiene al nucleo fiscale del genitore che lo ha fiscalmente a carico. In caso di appartenenza fiscale ad entrambi i genitori, si può scegliere la situazione più favorevole ossia optare per l’introduzione nel nucleo del genitore con reddito inferiore al limite.
Continuiamo ad approfondire la definizione di familiare fiscalmente a carico dato che è la chiave per capire se l’esenzione ticket per reddito spetta o meno. Sono a carico i familiari che permettono all’interessato di fruire delle detrazioni fiscali in quanto in possesso di un reddito inferiore a 2.840,51 euro oppure 4 mila euro se under 24.
Per quanto riguarda il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli componenti del nucleo. La definizione delle categorie di familiari a carico si ritrova nell’articolo 12 del TIUR – Testo Unico Imposte sui Redditi. Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito occorre sapere che è necessario considerare il reddito complessivo dell’anno precedente alla presentazione della domanda.
Un’altra puntualizzazione riguarda il riferimento al termine disoccupato. Questo si riferisce al cittadino che ha cessato per qualsiasi motivo – dimissioni, licenziamento, cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato – un’attività lavorativa da dipendente. Deve, inoltre, risultare iscritto al Centro per l’Impiego in attesa di una nuova occupazione. Chi non ha mai svolto un’attività di lavoro non può essere considerato disoccupato.
Riassumendo, se la somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare risulta inferiore a 36.151,98 euro allora sarà possibile – soddisfacendo i requisiti anagrafici – approfittare dell’esenzione dal pagamento ticket sanitario con codice E01.
Un’autocertificazione è sufficiente per attestare la soddisfazione dei requisiti necessari per l’esenzione ticket per reddito. Ha validità fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello della dichiarazione ma qualora durante il periodo di validità i requisiti venissero a mancare, allora l’assistito perderebbe immediatamente l’agevolazione. Il dichiarante, dunque, è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per ottenere il beneficio.
L’esenzione con codice E01 apparirà al medico prescrittore – pediatra o medico di famiglia – nella lista in proprio possesso di tutti gli esenti erogata dall’Anagrafe Tributaria tramite Sistema Tessera Sanitaria. Una volta verificata, il medico inserirà l’apposito codice sulla ricetta.
Può capitare che pur avendo diritto all’esonero dal pagamento non si compaia nella lista del medico curante. Vale per coloro che
Queste categorie hanno l’obbligo di autocertificare ogni anno il reddito percepito l’anno precedente presso l’ASL di competenza territoriale. In questo modo otterranno un attestato che consentirà di accedere all’agevolazione.
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