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Economia

Bonus edilizi e attestazione SOA: cambia tutto, le categorie coinvolte

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Scopriamo quali sono le categorie SOA in grado di operare con i Bonus edilizi definite dalla Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

L’obbligo stabilito nell’articolo 10-bis del Decreto Energia può finalmente essere ottemperato.

InformazioneOggi.it

Dal 1° gennaio 2023 sussiste un obbligo normativo, dover affidare l’esecuzione dei lavori che permettono l’accesso ai Bonus edilizi unicamente alle imprese con qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici (DL numero 50 del 18 aprile 2016). Il significato di questa direttiva è stato per lungo tempo oscuro perché collegato ad una Legge relativa ai lavori pubblici in cui si fa riferimento ad un regolamento del 2010 inerente ad un’elenco di categorie di opere generali e specializzati. Il dubbio riguardava proprio la categoria per la quale qualificarsi. 

La risposta è poi giunta grazie alla Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. I dettagli nella comunicazione numero 1 del 20 marzo 2023. L’interpretazione riporta l’assenza di necessità di corrispondenza tra le categorie indicate nel regolamento (allegato A del Dpr 207 del 2010) e i lavori da eseguire mancando uno specifico riferimento normativo.

Bonus edilizi e requisiti da soddisfare con riferimento ai contratti pubblici

Nel Codice dei contratti pubblici e relativi decreti (50/2015 e 21/2022) sono stabiliti i seguenti requisiti da soddisfare

  • assenza di motivi di esclusione alla qualificazione (articolo 80 del Codice dei contratti),
  • possesso delle condizioni di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (articolo 83),
  • possesso della certificazione dei sistemi di qualità conformi alle direttive europee (UNI EN ISO 9000) e alla normativa nazionale vigente (UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000),
  • il possesso della certificazione del rating d’impresa rilasciata dall’ANAC (articolo 83 comma 10).

I requisiti citati possono essere dimostrati tramite certificazione SOA, un documento comprovante la capacità d’impresa a concorrere ed eseguire opere pubbliche per un importo superiore a 150 mila euro. La prova è indipendente dal riferimento alla categoria e alla classifica dei lavori da effettuare. La Commissione ribadisce, dunque, come non sia necessaria l’esatta corrispondenza tra categoria SOA e interventi da eseguire.

All’impresa serve unicamente l’effettivo possesso di una professionalità qualificata ossia una coerenza tecnica tra la natura dei lavori trainanti o prevalenti e quelli indicati per ottenere l’attestato di qualificazione.

La risposta presenta incongruenze, scopriamole

La risposta numero 1 dello scorso 20 marzo sembrerebbe comprendere tutte le categorie dell’allegato A prima citato come determinanti per ottemperare l’obbligo richiesto. La Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, però, contemporaneamente afferma che solamente alcune categorie SOA si possono considerare idonee e coerenti con gli interventi oggetto dei Bonus edilizi. Nello specifico si tratta delle categorie

  • OG1 -edifici civili ed edifici industriali,
  • OG2 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela,
  • OG11 – impianti tecnologici,
  • OS6 – finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi,
  • OS21 – opere strutturali speciali,
  • OS28 – impianti termici e di condizionamento.

Chi rilascia la certificazione SOA di idoneità ai Bonus edilizi

Una volta accertate le categorie SOA coerenti ai Bonus edilizi capiamo chi rilascia l’attestazione. Il compito spetta

  • a speciali Organismi di Attestazione,
  • società private autorizzate dall’ANAC a verificare la sussistenza dei requisiti.

L’istruttoria dovrà garantire legalità, parità di trattamento, imparziale disamina dei requisiti morali, legali, economici, tecnici, fiscali e contributivi richiesti per l’attestazione. Se la procedura di controllo avrà esito positivo l’impresa otterrà l’attestazione SOA. Inizialmente la durata sarà di tre anni. 

Al termine del triennio l’azienda può chiedere la proroga della certificazione sottoponendosi ad un secondo controllo dei requisiti. L’esito positivo prolungherà la validità per altri due anni trascorsi i quali si dovrà ripetere l’iter burocratico.

Le imprese che non si sottoporranno al nuovo controllo al termine della durata perderanno automaticamente la qualificazione.

La documentazione per dimostrare l’idoneità ai Bonus edilizi

Durante l’istruttoria le imprese verranno messe sotto la lente di ingrandimento per verificare l’idoneità alla certificazione SOA. I controlli verteranno principalmente sul possesso di una adeguata direzione tecnica per procedere poi continuare con ulteriori accertamenti.

Requisiti generali

Per requisiti generali si intendono gli aspetti giuridici e contributivi (regolarità contributiva, assenza di violazioni nello svolgimento dell’attività di impresa, rispetto della normativa antimafia…).

Capacità economica

Grande attenzione, poi, alla capacità economica. Per verificare che l’azienda sia in grado di sostenere un carico finanziario oneroso verranno analizzati i bilancia degli ultimi anni, andando a ritroso anche fino a quindici anni. Naturalmente se l’impresa dovesse esistere da un solo anno ad essere esaminato sarebbe unicamente il solo bilancio prodotto.

Capacità tecnica

Infine, sotto esame anche la capacità tecnica. L’azienda dovrà dimostrare di poter portare avanti dei lavori di una determinata categoria. Sarà richiesto di provare di aver svolto negli ultimi anni interventi inerenti alle categorie per le quali qualificarsi per un importo pari o superiore al 90% del valore della classifica richiesta.

Ecco le dieci classifiche di importo

  • I fino a 258 mila euro,
  • II fino a 516 mila euro,
  • III fino a 1.033.000 euro,
  • III bis fino a 1.500.000 euro,
  • IV fino a 2.582.000 euro,
  • IV bis fino a 3.500.000 euro
  • V fino a 5.165.000 euro
  • VI fino a 10.329.000 euro,
  • VII fino a 15.494.000 euro,
  • VIII oltre 15.494.000 euro.
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