Il Bonus infissi 2023 permette di approfittare delle detrazioni fiscali anche agli incapienti ma solo a determinate condizioni.
Ecobonus e Bonus ristrutturazioni sono le misure utilizzate dai contribuenti per cambiare gli infissi.
Il blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per i Bonus edilizi ha fatto perdere l’interesse dei contribuenti per il Superbonus. L’attenzione, dunque, torna sui tradizionali Bonus che permettono di affrontare qualificazioni energetiche e ristrutturazioni dell’immobile approfittando di detrazioni dal 50 al 65%. Il riferimento è all’Ecobonus nonché al Bonus ristrutturazioni.
Le agevolazioni fiscali possono essere richieste per diversi interventi come
Oggi ci soffermeremo sulle detrazioni per la sostituzione degli infissi volendo rispondere al quesito di una lettrice. “Sono proprietaria di un immobile attualmente in comodato d’uso a mia figlia sul quale vorrei effettuare la sostituzione degli infissi. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Bonus infissi, posso effettuare i lavori intestando la pratica a mio marito?“.
La questione da risolvere è se il coniuge non proprietario dell’immobile può risultare beneficiario delle detrazioni spettanti con il Bonus infissi. Non solo, la persona in questione neanche risiede nella casa dato che è stata data in comodato d’uso alla figlia.
Secondo la normativa la detrazione per le spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica spetta a chi possiede o detiene con titolo idoneo l’immobile oggetto dei lavori di sostituzione degli infissi. Condizione necessaria è che sostenga le spese. Oltre al proprietario e al titolare del diritto reale possono fruire della detrazione, poi, locatario e comodatario.
Altro caso quello del familiare convivente con il proprietario dell’abitazione. Il coniuge può usufruire della detrazione solamente se ha pagato le spese e le fatture. Bonifici e versamenti dovranno essere necessariamente intestati al familiare che convive ma non è proprietario. Lo status di convivenza, dunque, è necessario e dovrà sussistere per tutta la durata dei lavori.
In caso di immobile dato in comodato d’uso alla figlia – come nel caso della nostra lettrice – il coniuge non essendo proprietario della casa e non avendo l’abitazione a disposizione non potrà approfittare della detrazione.
Su questo punto l’Agenzia delle Entrate è stata chiara (circolare numero 7 del 2021). La detrazione non spetta per le spese riguardanti immobili a disposizione di altri familiari. Ad usufruire dell’agevolazione fiscale, dunque, potrà essere unicamente la proprietaria al 100% oppure la figlia rispettando la condizione che il comodato sia stato registrato prima dell’inizio della sostituzione degli infissi.
Il coniuge convivente non proprietario dell’immobile oggetto di intervento può usufruire delle detrazioni a condizione che paghi le spese e che la casa sia a disposizione. Soddisfacendo tali requisiti è possibile anche andare nel frattempo ad abitare in una casa in affitto o avere residenza diversa. Il possesso dell’immobile, dunque, non è fondamentale al pari del requisito di residenza o di dimora abituale. L’AdE, infatti, ha chiarito che l’immobile da riqualificare può essere anche una seconda o terza abitazione o, in generale, una qualsiasi casa in cui si convive. Condizione necessaria che quell’immobile risulti a disposizione.
Per unità immobiliari “a disposizione” si intendono appartamenti o villette adibite ad abitazione e possedute in aggiunta alla casa usata come abitazione principale del proprietario o dei familiari. Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con il comodato d’uso, dunque, verrebbe a cadere il requisito dell’avere l’immobile a disposizione.
Dopo aver chiarito i requisiti da rispettare per ottenere le detrazioni spettanti con il Bonus immobile soffermiamoci sulle condizioni riguardanti la casa oggetto di intervento e i serramenti da acquistare.
L’edifico dovrà
Gli infissi ammessi al Bonus dovranno avere valori di trasmittanza termica iniziali superiori ai valori limite presenti nella tabella 1 Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. La circolare riporta la tipologia di intervento – per esempio strutture opache orizzontali, isolamento coperture – e i requisiti tecnici di soglia per la tecnologia – per esempio nella zona climatica A minori di 0,27 W/m2k, nella zona D minori di 0,22 e così via.
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