Sanatoria Superbonus per le cessioni del 2022 e altre novità inserite negli emendamenti del 23 marzo approvati dalla Commissione Finanza della Camera.
Dopo l’approvazione degli emendamenti si attende la conversione entro il 17 aprile 2023. Scopriamo di cosa si tratta.
Il Decreto Legge numero 11 2023 verrà ampliato con nuovi e attesi emendamenti approvati dalla Commissione di Finanza della Camera lo scorso 23 marzo. Il Superbonus subirà, dunque, nuove modifiche giusto per continuare a confondere i contribuenti. La speranza è che almeno queste novità portino liete notizie per chi ha ancora fiducia nel Bonus edilizio. Ricordiamo che il 2023 è iniziato con importanti cambiamenti alla misura. La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% già nell’anno in corso (tranne per alcuni contribuenti) e il blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura sono le due più grandi novità che hanno spiazzato i cittadini.
Ora arrivano altri emendamenti a modificare le direttive note agli italiani riguardanti
Approfondiamo ogni punto per delineare il nuovo quadro del Superbonus.
Un primo punto dell’emendamento riguarda la proroga del termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle villette, unità immobiliari di persone fisiche. Dal 31 marzo si sposta al 30 giugno l’obbligo di pagamento dei lavori per conservare l’aliquota del 110%. Condizione necessaria, ricordiamo, è aver effettuato almeno il 30% degli interventi complessivi entro il 30 settembre 2022.
Da normativa, dunque, per poter continuare ad usufruire dell’aliquota del 110% sarà necessario che due requisiti siano soddisfatti
Si chiama remissione in bonis la sanatoria utile al contribuente che ha omesso alcuni adempimenti. Basterà pagare una sanzione di 250 euro per regolarizzare la propria posizione. L’emendamento specifico della questione sembrerebbe salvare le cessioni del credito nonché gli sconti in fattura riguardanti le spese ammesse al Superbonus effettuate nel 2022.
Il problema per i contribuenti è nato nel momento in cui il mercato dei crediti si è fermato ormai da diversi mesi. Tante cessioni, dunque, non sono state attivate quando il 31 marzo scadono i termini per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni di cessione riguardanti l’anno 2022.
L’emendamento prevede che i contribuenti che in data 31 marzo non avranno trovato un contratto di cessione del credito firmato da un istituto di credito o da un altro soggetto possano inoltrare la comunicazione con la remissione in bonis.
Significa che versando 250 euro di multa si potrà provvedere a regolarizzare la posizione entro il 30 novembre continuando a poter approfittare della cessione del credito. Esiste una sola condizione. La riapertura dei termini dopo il pagamento sarà disponibile solamente per le cessioni verso banche, gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi. Niente cessioni, dunque, ai privati.
Dopo aver approfondito la sanatoria Superbonus prevista dai nuovi emendamenti, cerchiamo di capire se il blocco della cessione dei crediti finirà. Ricordiamo che un Decreto improvviso del 17 febbraio 2023 impedisce la richiesta di cessione o sconto in fattura per i lavori dei Bonus edilizi avviati dopo la suddetta data.
C’è stato un dietrofront con l’introduzione di deroghe al divieto per
– iniziati al 16 febbraio,
– entro il 16 febbraio è stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi,
Tra le novità un allineamento delle detrazioni dai 4/6 anni attuali fino ai dieci anni e una revisione dei termini di comunicazioni delle cessioni all’AdE. Nello specifico, un emendamento permetterebbe ai cessionari di compensare i crediti in dieci anni invece di quattro o sei sia in relazione al Superbonus che al Sismabonus e al Bonus Barriere con detrazione al 75%.
Oggetto di studio anche la concessione della detrazioni in dieci anni per i contribuenti che non hanno potuto cedere il credito. La proposta dovrebbe a breve arrivare in Commissione.
Concludiamo con le ultime novità riguardanti le variazioni della CILAS, Comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus 110%. Con effetto retroattivo un emendamento prevede che risulti rilevante unicamente la data di presentazione della CILAS e non le sue variazioni – qualora vengano messe in atto.
Allo stesso modo, le delibere condominiali di approvazione delle varianti all’originaria decisione di svolgimento degli interventi non dovrebbero avere effetto ai fini del rispetto dei termini ultimi prescritti.
In ultimo, ulteriori novità dovrebbero riguardare nuove disposizioni destinate a semplificare l’attività di gestione e rendicontazione dei crediti fiscali nonché l’ammissione della compensazione con i contributi previdenziali.
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