L’imposta di bollo sui Buoni postali crea sempre difficoltà di interpretazione perché in molti non sanno se deve essere pagata.
I Buoni fruttiferi postali (BFP) sono richiesti da molti risparmiatori per la garanzia che offrono perché sono garantiti al 100% dallo Stato italiano.
Un altro motivo di scelta di questo strumento finanziario è la diffusione di Poste Italiane che arriva fino ai piccoli centri dove non è presente uno sportello bancario. Anche se oggi con la tecnologia è possibile richiederli anche tramite sito internet o App BancoPosta. Ma in molti si domandano come funziona l’imposta di bollo e quando deve essere pagata, se dovuta. Cerchiamo di fare chiarezza.
Come sappiamo sottoscrivere un Buono postale è semplice e veloce e senza costi neanche quando si richiede il rimborso. Tranne i cosiddetti oneri fiscali. Tra l’altro un punto a favore nella scelta dei BFP per conservare i propri risparmi è anche la tassazione agevolata del 12,50%.
L’imposta di bollo (pari allo 0,20%) sui Buoni fruttiferi postali si calcola il 31 dicembre di ogni anno, a prescindere se si tratta di buoni cartacei o dematerializzati. In realtà, l’imposta è accantonata e sarà addebitata solo al momento del rimborso.
Comunque, Cassa depositi e prestiti, che ricordiamo è l’ente che emette i Buoni e gli altri strumenti finanziari presenti nel paniere di Poste Italiane, ha spiegato che non sempre l’imposta di bollo si applica. Nello specifico, non si paga l’imposta di bollo se il valore di rimborso effettivo (al netto degli oneri fiscali) è inferiore a 5mila euro. In caso contrario, l’imposta è dovuta. Ricordiamo che se questa è inferiore a 1 euro si pagherà comunque tale cifra.
Attenzione, però, perché dopo il 2009 i Buoni Postali si cumulano con BFP con la stessa intestazione. Infatti, l’imposta è calcolata su tutto il valore nominale del portafoglio complessivo. Quindi, se una persona ha sottoscritto a suo nome più buoni postali e supera la soglia di 5mila euro dovrà pagare l’imposta di bollo. A prescindere dal valore del singolo buono.
A partire dal 2014 l’aliquota dell’imposta è pari allo 0,20%. Nella stessa data fu abolita l’imposta minima per le persone fisiche pari a 34,20 euro; mentre, per le persone giuridiche l’imposta massima è salita a 14mila euro. Ecco un excursus storico dell’aliquota: nel 2012 era dello 0,1% e nel 2013 dello 0,15%.
Oltre all’aliquota dello 0,20% di imposta di bollo, chi sottoscrive Buoni fruttiferi postali deve parare anche un’imposta sostitutiva sugli interessi maturati ogni anno. Questa è pari al 12,50% ed è considerata una tassazione agevolata.
Però, in molti forse non sanno che fino al 20 settembre 1986 sui Buoni fruttiferi non si pagava nessuna ritenuta fiscale. Fu il decreto legge 9 settembre 1986 numero 556 a istituire la ritenuta erariale. Il decreto stabilì che gli interessi maturati su Buoni fossero assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%. Questo solo, però, per i Buoni postali emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987. Tale ritenuta aumentò al 12,50% per i Buoni emessi dal 1° settembre 19e7 al 23 giugno 1997.
Il decreto legislativo numero 239 del 1° aprile 1996 soppresse la ritenuta erariale che fu sostituita con l’imposta sostitutiva sugli interessi che per quanto riguarda i Buoni postali è sempre di 12,50%.
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