I buoni fruttiferi postali sono prodotti di risparmio utilizzati da molti italiani per conservare e far fruttare il proprio denaro.
Sono distribuiti da Poste Italiane tramite la rete capillare degli uffici postali ma possono anche essere sottoscritti online sia sul sito sia con l’App BancoPosta.
I Buoni postali sono titoli di debito emessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) una società gestita per l’80% dallo Stato italiano. Per questo motivo, sono considerati titoli a basso rischio di perdita di capitale. CDP emette buoni fruttiferi postali con scadenza e tassi di interessi che variano in base alla tipologia del titolo. I rendimenti alla scadenza non sono molto alti perché bassi sono sia i tassi di interesse sia il rischio di perdita di capitale. Però, continua a essere scelti con prodotto di risparmio.
Bisogna specificare che questi titoli non sono del tutto esenti dal rischio di perdita di capitale. Infatti, i titolari di buoni postali devono fare attenzione alla scadenza e alla successiva prescrizione. In sintesi, il buono postale una volta scaduto perde la sua fruttuosità (ovvero non matura più gli interessi). Dal momento della scadenza il titolare ha 10 anni di tempo per richiedere il rimborso del capitale e degli interessi maturati. Superato anche questo termine perderà i risparmi accumulati.
Come è successo a un risparmiatore di Montebello di Bertona, in provincia di Pescara, che nel 2006 aveva sottoscritto due buoni fruttiferi postali. Nel 2020 il risparmiatore richiede il rimborso del capitale e degli interessi. La richiesta fu però respinta da Poste Italiane con la motivazione che i buoni postali erano ormai in prescrizione. Infatti, la scadenza di qui titoli era 18 mesi dopo la sottoscrizione.
Il risparmiatore però non poteva saperlo perché al momento della sottoscrizione non aveva ricevuto né il Foglio informativo analitico né era stato informato della scadenza del titolo. Neanche il ricorso all’Arbitro bancario finanziario (ABF) ha dato ragione al risparmiatore.
Solo con il ricorso civile ha permesso al risparmiatore di ottenere il rimborso. Infatti, il Giudice di pace di Penne, in provincia di Pescara, ha riconosciuto il diritto del risparmiatore al rimborso dei buoni postali sottoscritti. Questo perché, la sentenza ha chiarito che alla sottoscrizione di un qualsiasi prodotto finanziario o di investimento postale deve essere consegnato anche il Foglio informativo analitico (FIA). Ha stabilirlo è il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000.
La vicenda ha messo in luce l’importanza del FIA. Si tratta del documento che contiene al suo interno le informazioni utili su tassi di rendimento, scadenza e prescrizione di qualsiasi strumento di investimento. La mancata consegna di questo documento comporta il diritto al rimborso del capitale e degli interessi maturati. In questo caso sui buoni fruttiferi postali. Senza tale foglio un risparmiatore può credere che il titolo di debito non abbia scadenza e che sia fruttifero a tempo indeterminato.
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