I soggetti invalidi che possiedono la patente di guida al momento del rinnovo devono sottoporsi a visita di idoneità.
La suddetta viene svolta presso la Commissione medica Locale (CML) o in alternativa presso un medico monocratico.
Per il rinnovo della patente occorre attenersi a un processo burocratico che può diventare non del tutto semplice.
Tale situazione può verificarsi se si tratta di una patente speciale, cioè, per quelle rilasciate a soggetti invalidi.
Una nostra lettrice ha posto la seguente domanda: “Salve, ho l’invalidità al 100%, sono malata oncologica e possiedo l’indennità di accompagnamento senza revisione. Sono andata a fare il rinnovo della patente e la Commissione medica mi ha riferito che se voglio avere la patente devo rinunciare all’accompagnamento. Successivamente lo comunicheranno all’INPS per far cessare il diritto all’accompagnamento. Sarà vero?
Prima di tutti occorre distinguere se la patologia è stabilizzata oppure non stabilizzata, cioè soggetta ad aggravamento.
In questa casistica, il soggetto deve sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale, come già successo al momento dell’ottenimento della patente.
La patente speciale è il certificato di idoneità rilasciato alle persone affetta da minorante anatomiche funzionali oppure sensoriali.
La suddetta è utilizzata per la guida dei veicoli con opportune modifiche in base alle proprie patologie. Inoltre, è utilizzata anche per gli autoveicoli che possiedono caratteristiche costruttive che non hanno bisogna di nessun adattamento.
Un soggetto affetto da invalidità civile può conseguire la patente ma a determinate condizioni.
Per il suddetto è necessario accertare l’operosità degli arti e l’esclusione di patologia invalidanti che possono intaccare sulla sicurezza del conducente e delle altre persone.
La Commissione Medica che si occupa del riconoscimento dell’invalidità civile, in alcuni casi, comunica all’ufficio di competenza e al soggetto interessato la necessità che quest’ultimo sia sottoposto a visita di idoneità alla guida.
Un soggetto invalido civile che già possiede una patente normale questa viene trasformata in speciale ed è tenuto a dimostrare insieme al documento di riconoscimento.
Inoltre, è necessario che al momento della visita sia in possesso dei documenti sanitari in modo tale da permettere alla CML di analizzare il bisogno di eventuali adattamenti alla guida.
La suddetta documentazione, è preferibile, se rilasciata da un centro di riabilitazione o da un medico specialista della malattia invalidante.
Il soggetto invalido durante la visita può farsi assistere da un medico di fiducia.
In caso in cui il CML abbia delle perplessità sull’idoneità alla guida sulla base della documentazione verificata, l’invalido deve effettuare una prova pratica della guida.
Nel caso in cui il soggetto invalido pensi che l’accertamento dell’idoneità non sufficiente oppure svolto con superficialità può non sottoscrivere il verbale di visita.
Il CML rilascia il certificato la cui validità è di 90 giorni, nello stesso vengono indicati i dispositivi di guida necessari per la guida. Questi cambiamenti sono trascritti sul foglio rosa e dopo sulla patente.
Le patenti speciali sono valide per cinque anni e possono essere soggette a validità anche di durata inferiore. Tale situazione avviene in base alle patologie e alle condizioni dell’invalido.
Il rinnovo della patente speciale ha due diversi procedimenti in base alla presenza di patologie stabilizzate o meno.
In caso di una patologia non stabilizzata e soggetta a un aggravamento il guidatore deve ricorrere alla Commissione Medica Locale per sottoporsi alla visita di idoneità.
Nella suddetta casistica il soggetto invalido deve presentare un certificato medico compilato su un modulo adatto e una copia della patente già in possesso.
La richiesta della visita deve essere presentata minimo tre mesi prima della scadenza considerando lunghi tempi di attesa.
Il procedimento è uguale a quello del rilascio della patente di guida.
Il rinnovo in caso di un guidatore è affetto da una patologia stabilizzata risulta più semplice, dopo una modifica dell’articolo 119 del codice della strada.
Dunque, se durante la prima visita di accertamento dei requisiti dell’idoneità psicofisici dinanzi alla CML il disabile è ritenuto affetto da patologia non suscettibile di aggravamento, può compiere i rinnovi presso un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario.
Nel suddetto calo la scadenza della patente è di 10 anni come quelle normali.
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