Un gradito ritorno quello dello sconto in fattura e della cessione del credito per il Bonus eliminazione barriere architettoniche. Vediamo come approfittarne.
I dietrofront del Governo a volte riservano gradite sorprese come il ritorno della cessione del credito e dello sconto in fattura per il Bonus barriere architettoniche.
Ritornare sui propri passi può essere visto come un segno di intelligenza e maturità. Vale anche per il Governo quando si rende conto di aver commesso un “errore”. Lo scorso 16 febbraio un Decreto improvviso ha bloccato lo sconto in fattura e la cessione dei crediti per i Bonus edilizi, incluso il Bonus barriere architettoniche riservato ai cittadini con disabilità. La decisione ha scatenato subito delle polemiche dato che contrastava con gli obiettivi di tutela delle persone con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali perseguiti dallo Stato Italiano.
Da qui un dietrofront che si sta realizzando tramite un pacchetto di nuovi emendamenti prossimi alla conversione entro il 17 aprile 2023. Tra le modifiche previste il reinserimento delle misure di pagamento preferite dagli italiani nel Bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Lo sconto in fattura e la cessione dei crediti.
Il Bonus barriere architettoniche è un’agevolazioni fiscale rivolta ai contribuenti che effettuano interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Tra le opere realizzabili citiamo
La misura prevede la possibilità di richiedere la detrazione in fattura, lo sconto in fattura o la cessione dei crediti.
Parliamo di una riduzione della spesa direttamente in fattura da parte dei fornitori dei beni o dei servizi. Lo sconto verrà applicato sul corrispettivo dovuto. La parte eccedente verrà recuperata dai fornitori stessi che anticipano il pagamento tramite credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante (75% per il Bonus barriere architettoniche).
I crediti si possono cedere nella misura pari alla detrazione con rimborso della somma corrispondente. Significa che cedendo il credito si recupererà subito l’importo spettante. Un’opzione unica per i contribuenti che non si trovano a dover anticipare le spese. Il blocco di questa misura e della precedente ha destabilizzato tutte le famiglie con persone disabili ma, fortunatamente, con i nuovi emendamenti le disposizioni del 16 febbraio 2023 del Governo verranno cancellate.
Il Bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche permette, infine, di poter accedere ad una detrazione d’imposta del 75% dei costi sostenuti per effettuare gli interventi ammessi. Vi rientrano tutti i lavori volti a rendere gli edifici e le abitazioni accessibili dalle persone con ridotta capacità di deambulazione.
La detrazione del 75% verrà suddivisa in cinque quote annuali recuperabili tramite modello 730. Il tetto di spesa massimo è di
Il decreto del 16 febbraio impedisce di richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito per i lavori ammessi ai Bonus edilizi iniziati dal 17 febbraio in poi. Gli emendamenti successivi giungono come un’ancora di salvezza per i contribuenti che intendo approfittare del Bonus barriere architettoniche e non hanno ancora iniziato i lavori ma hanno versato un acconto entro il 16 febbraio.
In presenza di un acconto, dunque, le forniture possono conservare la cessione del credito o lo sconto in fattura. Se l’acconto manca, condizione necessaria è che la data di stipula dell’accordo vincolante tra acquirente e fornitore di beni e servizi sia antecedente al 17 febbraio 2023. Naturalmente con riferimento agli interventi agevolati.
Gli emendamenti sottolineano, poi, come sia vincolante la data di presentazione della CILAS originale e non eventuali modifiche successive. Anche se le varianti risultano, dunque, effettuate dopo il 16 febbraio non rientrano nel blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Infine, un’ultima novità riguarda le delibere condominiali. Se volte all’approvazione di varianti dell’originaria decisione di effettuare i lavori per abbattere le barriere architettoniche non avranno effetti sui termini indicati nel Decreto.
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