Gli over 50 non vaccinati non dovranno più pagare le multe? Ecco cosa stabilisce la decisione del Giudice di pace di Velletri.
Con la sentenza n. 721 del 21 marzo 2023, il Giudice di pace di Velletri ha annullato la sanzione amministrativa di 100 euro, irrogata agli ultra cinquantenni no vax.
Il motivo alla base della decisione è la sussistenza del difetto di legittimazione sostanziale dell’Agenzia delle Entrate nell’accertamento delle multe. Analizziamo molto attentamente la vicenda e capiamo le ragioni giuridiche che hanno portato a tale soluzione.
L’art. 4-sexies del Decreto legge n. 44 del 2021, convertito con Legge n. 76/2021, prevede una sanzione amministrativa di 100 euro per gli italiani e gli stranieri residenti in Italia che hanno compiuto 50 anni entro il 15/06/2022 e non hanno iniziato o concluso il ciclo vaccinale primario (3 dosi) anti Covid-19.
Vi sarebbero due categorie di motivi di ricorso:
L’accertamento degli illeciti amministrativi spetta agli organi amministrativi, ai sensi dell’art.97 della Costituzione, che garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Questi due principi devono essere applicati anche per l’irrogazione della sanzione e la sua riscossione coatta. Si tratta di funzioni riservate agli organi di vigilanza specificati nelle leggi speciali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 del codice processuale penale, agli Enti locali e ai singoli uffici e organi incaricati dalla legge, che stabilisce le specifiche sfere di competenza e di attribuzione.
Di conseguenza, per l’irrogazione di una sanzione amministrativa bisogna rispettare il principio di legalità, per il quale solo la legge è legittimata a stabilire le multe.
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L’art. 4 sexies comma 3 D.L. 44/2021 prevede che “l’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero”.
In altre parole, all’Agenzia delle Entrate è stata trasferita la competenza ad “irrogare” e a comunicare la sanzione amministrativa ai soggetti inadempienti. La normativa, però, non ha delegato all’Ente il potere di “accertamento”, ma solo le funzioni accessorie e strumentali alla riscossione delle multe, sulla base delle indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Agenzia delle Entrate, dunque, funge da tramite e non ha una propria legittimazione a formare atti sostitutivi degli elenchi del Ministero, riportanti i nomi dei soggetti “verificati e accertati”.
L’inserimento di questi elenchi negli “avvisi di addebito” che l’Agenzia delle Entrate notifica è, dunque, un eccesso di potere e costituisce una violazione dei diritti difensivi dei soggetti multati.
Il Giudice di pace sottolinea come la confusione della funzione di accertamento della violazione con quella di irrogazione delle sanzioni comporta un’inaccettabile violazione del trattamento dei dati personali e di diffusione automatizzata di dati sanitari sensibili e personali.
L’attività dell’Agenzia delle Entrate, in tal senso, sarebbe illegittima a causa della mancata notifica dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale. Si tratta, infatti, di un atto preliminare fondamentale, senza il quale non potrebbe essere emesso il successivo avviso di addebito.
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In conclusione, nella vicenda analizzata dal Giudice di Pace di Velletri, con la sentenza 21 marzo 2023, è stato stabilito che l’Agenzia delle Entrate non poteva assolutamente sostituirsi al Ministero per l’accertamento e che doveva notificare l’avviso di avvio del procedimento.
La decisone può essere applicata per analogia a tutte le altre ipotesi in cui non ci sia stata preventiva notifica dell’atto di accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale.
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