I titolari di Legge 104 non sono tra i beneficiari dell’esenzione dal pagamento del Canone RAI. Ci sono delle eccezioni?
Le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale possono contare su numerose agevolazioni. L’esonero dal pagamento del Canone RAI non sembrerebbe essere tra queste.
Una lettrice domanda “Chiedo se posso avere la sospensione dal pagamento del Canone RAI perché ho un ISEE basso, 6.980 euro, e sono disabile al 100%. In più ho già molta difficoltà a pagare le rate delle bollette prendendo al mese 468 euro di pensione“.
Il Canone RAI deve essere genericamente versato da tutti i proprietari di un apparecchio televisivo in grado di ricevere i canali del digitale terrestre. L’importo è di 90 euro all’anno divisi in dieci rate da 9 euro corrisposte tramite bolletta della luce. I cittadini che possono godere dell’esenzione dal pagamento sono pochi. In molti si chiedono se i titolari di Legge 104 fanno parte o meno di questa cerchia ristretta e, purtroppo, la risposta è negativa.
Sono esonerati dal pagamento dell’imposta
– il reddito proprio e del coniuge non superi 8 mila euro all’anno,
– non ci siano persone conviventi con reddito proprio (ad eccezione di badanti, colf e collaboratori domestici,
Questi sono gli unici casi di esenzione dal pagamento del Canone RAI. Solamente i soggetti citati potranno presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate per dichiarare la soddisfazione dei requisiti e non pagare i novanta euro. La domanda di esonero dovrà essere inviata entro il 31 gennaio per poter usufruire dell’esenzione per tutto l’anno in corso. Se si ritarda fino al 30 giugno, invece, l’esonero riguarderà solamente il secondo semestre.
La nostra lettrice, a meno che non abbia più di 75 anni, dovrà corrispondere il Canone RAI dato che la titolarità della Legge 104 non prevede alcuna esenzione. L’unica altra condizione che può far scattare l’esonero oltre l’età anagrafica è il ricovero in una casa di risposo. Anche questo non è il caso della lettrice da quanto possiamo dedurre ma è comunque importante approfondire i requisiti di esenzione.
Oltre al ricovero nella casa di riposto, l’interessato non dovrà possedere alcun apparecchio TV (nemmeno nella casa in cui viveva prima del ricovero qualora sia ancora di sua proprietà). Inoltre, al fine di evitare l’addebito in bolletta dei nove euro mensili, sarà necessario procedere con l’invio della dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Questo solo se ha un utenza elettrica registrata a suo nome.
Non avendo né un televisore né un’utenza elettrica intestata ma risultando titolare di un abbonamento RAI, allora dovrà presentare la disdetta inviando una raccomandata all’Agenzia delle Entrate.
Tutti i moduli di riferimento si possono reperire sul portale dell’AdE (qui il link diretto).
La dichiarazione di non detenzione dovrà essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente fino al 31 gennaio dell’anno di riferimento. In questo modo potrà avere effetto per l’intero anno.
Se la presentazione della modulistica avverrà tra il 1° febbraio e il 30 giugno dell’anno di riferimento, allora si eviterà il pagamento del Canone solamente per il semestre luglio- dicembre.
Ricordiamo che la dichiarazione dovrà essere inviata ogni anno per continuare a godere dell’agevolazione e solo se sussistono ancora i requisiti di accesso all’esenzione.
Una beffa per i titolari di Legge 104 e reddito basso (a meno che la proposta di Salvini non vada in porto). Il Canone RAI dovrà comunque essere corrisposto qualora non si soddisfino i requisiti precedentemente elencati. Vediamo, dunque, quali sono le modalità di pagamento.
– il codice fiscale del contribuente,
– il codice tributo,
-l’anno di riferimento del pagamento.
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