L’INPS nella circolare numero 39 del 4 aprile 2023 ha comunicato novità e istruzioni sui permessi e sul congedo straordinario Legge 104.
L’equilibrio tra lavoro e vita familiare trova nuove direttive in relazione ai permessi di tre giorni e al congedo straordinario.
Tra le agevolazioni concesse ai disabili e ai caregiver troviamo i permessi retribuiti di tre giorni e il congedo straordinario per un massimo di due anni. Parliamo di vantaggi riservati a chi presenta un handicap psichico, fisico o sensoriale e ai familiari che assistono persone con disabilità. Si affiancano a numerose altre misure come la detrazione del 19% per l’acquisto di un veicolo elettrico, l’esenzione dal pagamento del bollo auto, gli sconti sulle tariffe telefoniche, le detrazioni per figli a carico.
Periodicamente l’INPS aggiorna i benefici e fornisce chiarimenti ai cittadini sulle modalità di richiesta delle prestazioni nonché sui requisiti da soddisfare. È ciò che è successo lo scorso 4 aprile 2023. Con una circolare, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato novità e indicazioni in riferimento ai permessi e al congedo straordinario 104. Nello specifico, si tratta di chiarimenti relativi alle modifiche introdotte nel Decreto Legislativo del 13 agosto 2022, rese necessarie per seguire le direttive dell’Unione Europea.
I permessi di tre giorni al mese (fruibili anche ad ore) e il congedo straordinario della durata massima di due anni hanno l’obiettivo di garantire ai disabili e ai caregiver l’equilibrio tra vita lavorativa e vita personale.
Le ultime istruzioni sono state fornite dall’INPS, come detto, nella circolare numero 39 del 4 aprile 2023. Il riferimento è alle novità introdotte con il DL del 13 agosto 2022 ossia
Nella circolare si legge come siano state fornite le nuove indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici con particolare riferimento ai dipendenti del settore privato.
Iniziamo dall’eliminazione del referente unico dell’assistenza con riferimento ai permessi di tre giorni. Dal 13 agosto il diritto può essere riconosciuto a più soggetti (tra quelli che soddisfano i requisiti) previa domanda che assistono uno stesso disabile. Condizione necessaria è che la fruizione sia alternativa tra loro e rispettando comunque il limite dei tre giorni.
Nella circolare è specificato, poi, come per la valutazione del beneficio sia necessario allegare alla domanda di ogni caregiver la dichiarazione dell’assistito in cui si indica l’intenzione di farsi assistere dal richiedente.
Resta uguale il diritto del lavoratore disabile di fruire dei tre giorni al mese o dei riposi giornalieri. Di conseguenza rimane possibile la fruizione contemporanea nello stesso mese dei permessi da parte del lavoratore disabile per sé stesso e da parte dei caregiver.
Un altro punto della circolare chiarisce la cumulabilità tra i tre benefici, permessi mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo. Non vige la cumulabilità nell’arco di un mese dato che si tratta di agevolazioni con le stesse finalità di assistenza verso uno stesso disabile.
Significa che presentando domanda di prolungamento del congedo parentale o delle ore di riposo giornaliere, i permessi verrebbero sospesi e riattivati, poi, successivamente.
La circolare numero 39 approfondisce, poi, il prolungamento del congedo parentale stabilendo che i periodi di prolungamento non comportano la riduzione delle ferie, né dei riposi o della tredicesima né della gratifica natalizia.
Fanno eccezione le retribuzioni per prestazioni d’opera (emolumenti) legati all’effettiva presenza in servizio a meno che la contrattazione collettivi preveda una deroga speciale con un trattamento migliore per i lavoratori interessati.
A prendersi cura dei disabili gravi possono essere anche i conviventi di fatto che nell’ordine di priorità vanno ad affiancare il coniuge e la parte dell’unione civile. L’INPS specifica, poi, che l’unione civile deve necessariamente essere costituita solo tra persone dello stesso sesso. La convivenza di fatto, invece, può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che di sesso diverso.
Inoltre l’ente ricorda che per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza senza rapporto di parentela, adozione o affinità. Con riferimento al requisito della convivenza, invece, da sapere che l’accertamento riguarda la dichiarazione anagrafica.
Tale convivenza potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda di congedo ma entro il primo giorno di assenza dal luogo di lavoro e per tutta la durata del periodo di congedo.
Nella Circolare INPS numero 39, l’ente di previdenza sociale ricorda come la presentazione delle domande di permessi e congedo dovrà essere telematica. A tal fine l’applicazione è stata aggiornata per l’inoltro della richiesta della trasmissione della Dichiarazione disabile riguardante le domande di giorni di permesso mensili per assistere disabili minorenni in situazione di gravità (se non già inviate) presentate non dal padre o dalla madre.
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