I soggetti che abitano in una casa popolare possono migliorare l’immobile con opere di intervento edilizio.
La casa popolare è un alloggio di edilizia residenziale pubblica e la sua costruzione con i relativi costi sono a carico dello Stato.
L’abitazione viene messa a disposizione dei soggetti che hanno difficoltà economiche o sociali, quindi, non sono nella posizione di acquistare una residenza ai prezzi di mercato.
I soggetti che ottengono la casa popolare, però devono pagare un canone di fitto e se ci sono i requisiti richiesti possono anche acquistarla.
Il canone di fitto è determinato in base al reddito dell’affittuario, in alcuni casi può essere anche a una cifra irrisoria di poche decine di euro.
Per le case popolari che non sono state riscattare e quindi sono solo affittate, l’Ente I.A.C.P. cioè Istituto Autonoma Case Popolari ne è proprietario.
L’Ente ha l’onere di attuare tutti gli interventi di edilizia di manutenzione straordinaria che sono importanti per il fabbricato e per gli stessi alloggi.
Il soggetto assegnatario dell’immobile deve affrontare le spese di manutenzione ordinaria.
La ripartizione delle suddette tra l’Ente IACP e il soggetto assegnatario è stabilita negli appositi regolamenti.
Gli obblighi del proprietario di un immobile in locazione sono stati prescritti dagli articoli 1575 e 1576 del Codice civile.
L’Articolo 1575 del Codice civile recita che “Il locatore deve:
L’Articolo 1576 del Codice civile stabilisce che: “Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.”
In caso in cui la casa popolare sia pericolosa per la salute dell’uomo, l’affittuario può chiedere di apportare delle migliorie al proprietario.
L’Ente IACP trattandosi proprietario delle case popolari è responsabile delle spese per la manutenzione straordinaria, solo se ha aderito al cd. condominio di gestione.
In caso di mancanza dell’adesione, l’assemblea dei condomini deve decidere per gli oneri e le spese che devono essere suddivise tra tutti gli inquilini.
La Corte d’Appello di Lecce ha stabilito con la sentenza n. 756 del 14 luglio 2016 la suddetta regola.
Il condominio di gestione ha il compito dell’amministrazione degli alloggi popolari da parte degli assegnatari prima del pieno possesso di quest’ultimi.
L’organizzazione del suddetto segue quella del condominio ordinario, per le case popolari esiste un aspetto caratteristico da considerare.
Infatti, è priva la pluralità dei condomini, cioè dei proprietari delle singole unità immobiliari, visto che l’intero immobile appartiene all’Ente IACP.
Purtroppo, cadono sui singoli assegnatari i costi per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’Ente proprietario è esente da ogni obbligo a eccezione del caso in cui abbia deciso autonomamente o autorizzato la realizzazione dei lavori.
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