Le detrazioni per i lavori di ristrutturazione spettano anche per il contratto di comodato d’uso? Quali sono le regole?
La Cassazione e il Fisco hanno affrontato una questione molto dibattuta e, cioè, quella relativa alla possibilità, anche per i contraenti di un comodato d’uso, di usufruire delle detrazioni per gli interventi edilizi.
Vediamo, dunque, quali sono state le risposte ai principali interrogativi dei contribuenti e quali sono le regole che si applicano in tema di agevolazioni fiscali.
Un Lettore scrive:
“Buongiorno, con un comodato d’uso gratuito tra fratelli, il comodatario può detrarre le agevolazioni fiscali per ristrutturazione?”
Sulla facoltà, per il comodatario, di richiedere le agevolazioni economiche per i lavori di ristrutturazione è intervenuto, innanzitutto, il Fisco, tramite l’Agenzia delle Entrate.
L’Ente ha sottolineato che, per gli interventi edilizi che prevedono detrazioni fiscali, il Bonus non spetta solo al proprietario dell’immobile. Ne hanno diritto, infatti, anche i contribuenti che detengono il bene in virtù di un valido titolo, come il comodato. È necessario, però, che il proprietario presti il proprio consenso alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Ma cosa succede se, mentre si stanno recuperando nel 730 le spese sostenute, il contratto di comodato d’uso cessa? Si possono continuare a percepire le quote rimanenti? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione con la Circolare n. 57/1998. In tal caso, la cessazione del diritto del detentore non comporta il trasferimento delle quote residuali del beneficio non ancora riscosse.
Questo vuol dire che il comodatario può continuare a detrarre le rimanenti rate, indicando nel Modello 730 i costi affrontati e la quota spettante. Non avviene, dunque, il passaggio del beneficio fiscale dal comodatario al comodante.
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Alla luce di quanto sottolineato nel paragrafo precedente, ribadiamo al nostro gentile Lettore che il comodatario può legittimamente richiedere le detrazioni per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Il Fisco ha evidenziato anche quali sono i requisiti per usufruire dei Bonus. Il presupposto principale è che l’atto che legittima la detenzione dell’immobile (come il contratto di comodato) risulti registrato, nel momento di inizio delle attività di ristrutturazione o del pagamento dei costi che si intendono portare in detrazione.
Il proprietario dell’immobile deve, inoltre, autorizzare i lavori tramite atto redatto in forma scritta, acquisito anche successivamente, ma formalizzato non oltre il termine per l’invio della Dichiarazione dei Redditi. In caso contrario, infatti, si perderanno le relative detrazioni fiscali.
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Dobbiamo, infine, chiarire se spettano le detrazioni fiscali nel caso in cui il contratto di comodato non sia registrato.
Sul tema, è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n.13424/2021. Gli Ermellini hanno sottolineato che le agevolazioni dei Bonus edilizi si applicano nei confronti del detentore dell’immobile e di chi affronta le spese. Tale principio vale anche in assenza di registrazione del contratto che legittima il titolo (nel caso esaminato, il comodato).
Per la giurisprudenza, l’interessato può dimostrare la data certa della detenzione anche solo in base a fatti che provino, in maniera inequivocabile, la preesistenza della formazione del documento.
Nella questione esaminata dalla Cassazione, un contribuente comodatario aveva presentato ricorso contro una cartella esattoriale, derivante da tasse aggiuntive per il mancato riconoscimento delle detrazioni a suo favore.
Per l’Agenzia delle Entrate, infatti, il beneficio non spettava perché il contratto non era registrato e, dunque, era impossibile dimostrare la data certa della detenzione. Tale impostazione, tuttavia, è stata smentita dai Giudici.
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