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Economia

Modello ISEE: è importante la residenza per l’individuazione del nucleo familiare? La risposta è inaspettata

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Uno dei dubbi più frequenti tra i contribuenti riguarda la formazione del nucleo familiare rilevante per il Modello ISEE.

Il presupposto per la corretta presentazione del Modello ISEE è l’individuazione dei componenti del nucleo familiare.

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Per stabilire quali sono i membri, bisogna prendere come parametro la famiglia anagrafica e, in particolare, quella costituita al momento della presentazione della DSU, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

Sono, poi, essenziali alcuni concetti, come quello di coniuge convivente e figlio maggiorenne non convivente. Vediamo, dunque, quali sono le regole fissate dalla normativa di riferimento, per compilare nel modo giusto il Modello ISEE.

Modello ISEE e nucleo familiare: cosa si intende per famiglia anagrafica?

L’art. 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 stabilisce che il nucleo familiare è formato da coloro che costituiscono la cd. famiglia anagrafica. Nello specifico, si tratta dell’insieme dei soggetti che coabitano e che hanno la stessa residenza e che sono uniti da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o affettivo. Ai fini ISEE, tali circostanze devono sussistere al momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. a-bis) del D.L. 4/2019, inoltre, vengono considerati membri di un nucleo familiare, ai fini del Modello ISEE, anche coloro che sono stati interessati da variazioni anagrafiche, ma che continuano ad avere la residenza presso la stessa abitazione.

Il requisito della residenza, dunque, è fondamentale, ma ci sono delle eccezioni alla regola dell’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013. Il nucleo familiare da prendere in considerazione per l’ISEE, infatti, può comprendere anche le persone fiscalmente a carico ma non conviventi e i coniugi che hanno residenza differente.

Potrebbe interessarti anche il seguente articolo: “ISEE 2023: documenti da preparare per non commettere errori e come si calcola“.

Coniugi e Modello ISEE: il requisito della convivenza

I coniugi che condividono la stessa residenza sono sempre considerati come membri dello stesso nucleo familiare, perché, in tal caso, si applica la regola della famiglia anagrafica. E, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. a), del D.L. 4/2019, se continuano a vivere presso la stessa abitazione, i coniugi rimangono nello stesso nucleo ISEE anche dopo la separazione o il divorzio.

Tale principio, inoltre, alla luce delle recenti riforme legislative, non si applica solo ai coniugi ma anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il coniuge che risiede all’Estero, invece, è attratto nel nucleo familiare del coniuge che risiede in Italia, solo, però, se è regolarmente inserito nell’Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all’Estero (l’AIRE).

Non perdere il seguente approfondimento: “Come si calcola l’ISEE familiare dopo la separazione dei coniugi“.

La disciplina per i figli maggiorenni non conviventi

La regola generale relativa al Modello ISEE stabilisce che i figli maggiorenni conviventi con i genitori fanno parte del stesso nucleo familiare di questi ultimi.

L’art. 2, comma 5, lettera b) del D.L. 4/2019, tuttavia, specifica che anche i figli maggiorenni non conviventi possono continuare a far parte del nucleo dei genitori a tali condizioni:

  • hanno meno di 26 anni;
  • sono a loro carico ai fini IRPEF, cioè hanno un reddito non superiore a 4 mila euro (fino ai 24 anni di età) oppure minore di 2.840,51 euro (dai 24 ai 26 anni di età);
  • non sono coniugati e non hanno figli.

Se non possiede tali requisiti, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori forma un autonomo nucleo familiare.

Qual è, infine, la disciplina per i figli minorenni? Per la compilazione del Modello ISEE, i figli minorenni vengono ritenuti appartenenti al nucleo dei genitori o del genitore con cui condivide la residenza.

Il figlio minorenne, tuttavia, forma autonomo nucleo familiare nell’ipotesi di affidamento temporaneo, a meno che il genitore affidatario non acconsenta a trasferirlo nel proprio nucleo familiare.

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