Con la Rottamazione, i contribuenti possono saldare i propri debiti con il Fisco in maniera agevolata. Vi rientrano, però, solo alcuni carichi.
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la cd. Rottamazione quater, per i debiti affidati all’Agente di riscossione nel lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Il vantaggio principale della manovra consiste nella possibilità di pagare al Fisco solo le cifre dovute a titolo di capitale e quelle a titolo di rimborso, per coprire le eventuali azioni esecutive e i diritti di notifica. Sono, dunque, esclusi gli interessi (sia iscritti a ruolo sia di mora), le sanzioni e l’aggio.
Per i debiti riguardanti le pene pecuniarie relative a sanzioni per violazioni del Codice della Strada e ad altre sanzioni amministrative, l’ammissione alla Rottamazione quater permette di non versare solo le somme da corrispondere a titolo di interessi di mora, di maggiorazioni e di aggio. Analizziamo, nel dettaglio, il contenuto della Legge n. 197/2022 e scopriamo quali tipologie di debito rientrano nella definizione agevolata.
La Rottamazione quater non ha ad oggetto tutti i debiti con il Fisco, ma, come abbiamo anticipato, solo quelli affidati all’Ente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Vi rientrano, inoltre, quelli:
Le somme assegnate dalle Casse e dagli Enti previdenziali di diritto privato possono godere della definizione agevolata soltanto se tali Enti, entro il 31 gennaio 2023, ha effettuato le seguenti operazioni:
Le Casse e gli Enti previdenziali che hanno adempiuto a tali obblighi, entro il 31 gennaio 2023, e che, dunque, consentono la partecipazione alla Rottamazione quater sono i seguenti:
Non possono essere oggetto di definizione agevolata:
– le somme da pagare come recupero degli aiuti di Stato;
– i crediti che derivano da sentenze di condanna della Corte dei Conti;
– le sanzioni pecuniarie, le multe e le ammende irrogate da provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’IVA sull’importazione;
– le cifre assegnate dagli Enti fiscali e territoriali per la riscossione tramite avvisi di pagamento;
– le somme affidate dalle Casse o dagli Enti previdenziali di diritto privato che non hanno adottato, entro il 31 gennaio 2023, il relativo provvedimento diretto a includere tali carichi all’interno della Rottamazione.
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