La Riforma Fornero ha modificato il metodo di calcolo della pensione, introducendo il sistema contributivo. Cosa cambia rispetto al retributivo?
In base all’attuale normativa previdenziale, la pensione si calcola con tre metodi diversi.
Le differenze tra il sistema retributivo, il sistema contributivo e il sistema misto sono molteplici ed è fondamentale imparare a distinguerle. Analizziamo cosa stabilisce la legge e scopriamo in che modo si determinano le prestazioni.
Tramite il metodo contributivo, la pensione si calcola sulla base del cd. montante contributivo individuale, cioè degli anni di versamenti maturati, a cui si applica il coefficiente di trasformazione in base all’età.
Gli assegni liquidati con il sistema contributivo sono inferiori rispetto a quelli liquidati con il retributivo. I lavoratori giovani sono quelli più penalizzati, perché avranno accumulato un montante inferiore. Col contributivo puro, inoltre, non c’è l’integrazione al minimo delle prestazioni.
Coloro che, entro il 31 dicembre 1995 hanno raggiunto almeno 18 anni di anzianità contributiva, hanno diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e, successivamente, con quello contributivo.
In questo caso, la prestazione è determinata in base agli stipendi medi degli ultimi anni di lavoro, ma solo per i versamenti fino al 31 dicembre 2011. Prima della Riforma Fornero, invece, tale metodo di calcolo valeva per tutti.
Con il retributivo, l’assegno pensionistico è suddiviso in 2 quote:
I lavoratori che hanno meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, soggiacciono al sistema misto, cioè retributivo fino al 31 dicembre 1995 e, successivamente, contributivo.
Prima della Fornero, il sistema misto scomponeva la pensione in 3 quote: quota A (calcolata col sistema retributivo), quota B (determinata sulla paga delle ultime 260 settimane lavorative, più il numero di settimane lavorate dal 1° gennaio 1993 alla fine e moltiplicando il risultato per le settimane versate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995) e la quota C (con metodo contributivo).
Dopo la Riforma, vige il sistema retributivo per il calcolo delle quote A e quello contributivo per la quota B.
Ricapitolando, con la Riforma Fornero è venuto meno il metodo retributivo puro e, dunque, si può beneficiare del sistema retributivo per la quota che riguarda i contributi versati fino al 31 dicembre 2011. Dopo tale data, infatti, si applica il contributivo per tutti.
In particolare, l’art. 24 del D.L 201/2011 contempla le seguenti regole:
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