I percettori di Assegno Ordinario di Invalidità possono trasformare la prestazione in pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti.
Due misure, l’AOI e la pensione di vecchiaia, che sono associate ma non cumulabili. Scopriamo di più.
L’Assegno Ordinario di Invalidità spetta a coloro che vedono riconoscersi una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore a due terzi. I percettori possono scegliere di continuare a lavorare pur percependo la prestazione o di uscire dal mondo del lavoro avendo, però, la possibilità di accumulare contributi figurativi.
L’AOI ha validità triennale. Significa che entro i tre anni dalla concessione della misura sarà necessario fare domanda di rinnovo per altri tre anni. Solo al terzo rinnovo la misura diventerà permanente e non si correrà il rischio di perderla (l’INPS potrà sempre chiedere una visita di revisione). Compiuti i 67 anni, poi, l’Assegno si trasformerà automaticamente in pensione di vecchiaia. Questo forma di pensionamento prevede il requisito contributivo di 20 anni. Vale anche per i percettori di AOI?
I titolari di AOI possono accedere alla pensione con tre anni di contributi in meno ossia con 17 anni di contribuzione. Questo perché ai lavoratori spettano fino a tre anni di contributi figurativi (tranne ai dipendenti del pubblico impiego).
I contributi figurativi, però, possono essere utilizzati unicamente per maturare il diritto alla pensione. Significa che consentono di accedere alla pensione di vecchiaia ma non serviranno per aumentare l’importo dell’assegno pensionistico. Detto questo, i percettori di AOI possono essere certi di andare in pensione anche con 17 anni di contributi effettivi e tre anni di contributi figurativi.
Naturalmente i contributi figurativi si ricevono se non si lavora mentre si percepisce l’Assegno Ordinario di Invalidità. Se il percettore ha un’occupazione maturerà la contribuzione obbligatoria che servirà, poi, per avere un importo della pensione maggiore. Una puntualizzazione importante. La tipologia figurativa di contribuzione serve unicamente per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Volendo andare in pensione anticipata – per esempio con Quota 103 – non sarebbe possibile utilizzare quei contributi figurativi.
Inoltre, per accedere ad una forma di pensionamento anticipato sarebbe indispensabile interrompere le erogazioni dell’Assegno Ordinario e ciò sarà possibile solo dopo che sono trascorsi tre anni dal riconoscimento della prestazione. Dopo questo lasso temporale, l’interessato invece che fare domanda di rinnovo potrà chiedere l’accesso allo scivolo pensionistico scelto se, naturalmente, soddisferà i requisiti.
Se il percettore dell’AOI dovesse maturare i requisiti del pensionamento anticipato dopo il terzo rinnovo – quando la prestazione sarà diventata permanente – allora non potrà più chiedere di lasciare il mondo del lavoro in anticipo ma dovrà attendere i 67 anni. Questa l’età per il passaggio d’ufficio dall’Assegno Ordinario di Invalidità alla pensione di vecchiaia.
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