L’assegnazione provvisoria è la possibilità per il personale della scuola di chiedere un trasferimento “interno”. Ecco come funziona.
Il ministero dell’Istruzione e del Merito prevede la possibilità di una mobilità interna a cui possono accedere docenti e ATA per un anno, purché siano in possesso di particolari requisiti.
Il trasferimento dovrà essere provinciale o interprovinciale ma non nello stesso comune in cui già si lavora. Una volta ottenuta l’assegnazione provvisoria, il personale della scuola mantiene il diritto al posto di lavoro nella città di provenienza. Questo perché il trasferimento dura solo un anno scolastico.
Su questo argomento in Redazione è arrivato il seguente quesito: “Salve. Sono una docente che ha chiesto l’assegnazione provvisoria interprovinciale. In attesa della pubblicazione da parte del MIUR volevo sapere se tra i requisiti rientri anche il ricongiungimento con mia suocera disabile grave e se avessi diritto alla precedenza. Grazie”.
Ogni anno il ministero dell’Istruzione pubblica un bando contenente sia la domanda per l’assegnazione provvisoria sia i requisiti per partecipare. Questi ultimi variano di anno in anno e quindi si consiglia di leggere con attenzione il bando anche perché può contenere ulteriori clausole.
In generale, la domanda per l’assegnazione provvisoria si può ottenere per il ricongiungimento ai figli minori; al coniuge o alla parte di unione civile oppure ai parenti o affini; ai genitori. Inoltre, si può richiedere anche per particolari e gravi motivi di salute del richiedente, purché siano comprovate da idonea certificazione medica.
Per rispondere al quesito della docente, possiamo affermare che i suoceri sono affini in primo grado. Di conseguenza, se una docente ha la suocera con disabilità grave ai sensi della legge 104, articolo 3, comma 3 può ottenere l’assegnazione provvisoria.
Anzi, nel caso in cui fosse l’unica parente o affine che può assistere la suocera con disabilità grave qualora i parenti più prossimi abbiano compiuto 65 anni di età oppure sia deceduti, mancanti oppure essi stessi con patologie gravi o invalidanti, quindi per ragioni esclusivamente oggettive, la docente può fruire del diritto di precedenza.
Però, essere l’unico referente in grado di occuparsi di un familiare con disabilità grave senza altro vincolo non è l’unica ragione per ottenere la precedenza. Infatti, molti non considerano l’obbligo della convivenza che è un vincolo che rientra tra i requisiti dell’articolo 7, comma 1 del CCNI. Soddisfatto questo fondamentale requisito, che deve risultare da certificazione anagrafica, si potrà beneficiare della precedenza per assistenza.
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