L’indennità di accompagnamento è riconosciuta agli invalidi civile totalmente inabili, impossibilitati a deambulare.
Per ottenere l’indennità di accompagnamento sarà necessario che il richiedente risulti “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Cosa significa?
La prestazione di assistenza non reversibile è dedicata ai cittadini residenti in Italia che non possono deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o che hanno bisogno di un’assistenza continua non riuscendo a compiere gli atti della vita quotidiana.
L’indennità di accompagnamento può essere richiesta dagli invalidi civili con cittadinanza italiana, extracomunitari con permesso di soggiorno e dai cittadini UE residenti nella nostra nazione. La prestazione non richiede il rispetto di alcun requisito anagrafico. Può essere ottenuto, dunque, indipendentemente dall’età a condizione che il richiedente sia
Cosa si intende per atti quotidiani?
Il requisito di accesso all’indennità di accompagnamento si verifica nel momento in cui il soggetto con invalidità civile non è in grado di compiere in autonomia le azioni elementari che ogni soggetto della stessa età riesce, invece, ad espletare ogni giorno.
Gli atti quotidiani della vita sono l’insieme delle funzioni svolte ogni giorno identificabili come atti interdipendenti o complementari necessari. Parliamo del vestirsi, del mangiare, lavarsi, espletare i bisogni fisiologici, preparare il pranzo e la cena, fare compere, spostarsi in casa o raggiungere il luogo di lavoro. Sono atti quotidiani anche l’orientamento spazio-temporale, riconoscere il valore del denaro, fare le faccende domestiche, auto-medicarsi se necessario, poter chiedere aiuto, accendere radio e televisione o guidare l’auto.
I cittadini che non riescono a compiere in autonomia tali funzioni possono inoltrare domanda di indennità di accompagnamento all’INPS. La misura viene erogata per dodici mensilità (non è prevista la tredicesima) a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda o, in rari casi, dalla data indicata sul verbale redatto dalla Commissione medico-legale che ha riconosciuto l’invalidità civile.
Le erogazioni dell’Indennità si interrompono in caso di ricovero in una struttura a carico dello Stato per un periodo superiore ai 29 giorni. La prestazione non viene erogata se il richiedente è percettore di trattamenti per causa di guerra, di servizio o lavoro. Il cittadino, però, può rinunciare ad una misura per sceglierne un’altra più conveniente.
Per quanto riguarda l’importo dell’Indennità di accompagnamento, nel 2023 la somma erogata è di 527,16 euro al mese ossia 6.325,92 euro all’anno.
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