La Legge 104 prevede una serie di benefici economici e fiscali per le vetture usate dai disabili. Cosa succede se l’automobile è cointestata?
La Legge 104 del 1992 stabilisce che il disabile oppure il familiare che lo ha a carico può usufruire di alcuni vantaggi per l’acquisto di autovetture.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha previsto un importante limite alla concessione dei benefici, che non sono utilizzabili se il veicolo è cointestato. La regola è valida anche nel caso in cui uno dei cointestatari è il soggetto disabile.
Per l’Ente, infatti, le norme relative ai benefici devono essere interpretate in maniera letterale e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica.
Ma procediamo con ordine e analizziamo attentamente costa stabilisce la Legge 104 quando l’automobile risulta cointestata.
La Legge 104 stabilisce i seguenti vantaggi economici relativi all’acquisto e alla riparazione di automobili per i portatori di handicap. In particolare, possono usufruire della:
Non tutti i disabili hanno diritto alle agevolazioni relative ai veicoli, ma solo coloro che appartengono alle seguenti categorie di beneficiari:
I vantaggi fiscali introdotti dalla Legge 104 si riferiscono sia all’acquisto sia alla riparazione di autovetture, di veicoli e di motoveicoli destinati al trasporto promiscuo, di autocaravan e di motocarrozzette.
Se, tuttavia, la vettura risulta cointestata, l’accesso alle agevolazioni è precluso. La normativa di riferimento, infatti, prevede che in caso di cointestatari, verrebbe violata la disposizione che consente di utilizzare alternativamente gli incentivi da parte del disabile o del familiare che lo ha fiscalmente a carico.
La Legge 104 non prevede uno specifico divieto all’iscrizione di un fermo amministrativo su un’auto riservata al trasporto di un soggetto disabile. Tale limitazione, tuttavia, viene ricavata da altre norme.
È, infatti, vietato bloccare le auto destinate ai servizi di polizia (anche quelli privati), alle ambulanze, ai Vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso, le vetture dei medici in servizio e quelle degli invalidi, muniti dell’apposito contrassegno.
La giurisprudenza ha stabilito che l’auto di un soggetto disabile, se è finalizzato a favorirne la mobilità, può essere equiparata ad un mezzo di soccorso. Non può, dunque, essere sottoposta a fermo amministrativo perché, in questo caso, il portatore di handicap non potrebbe utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, perché limitato nei movimenti.
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