Molti dipendenti che usano il congedo 104 si chiedono se possono svolgere attività lavorative occasionali per incrementare il reddito.
Il congedo 104 è previsto dall’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n.151/2001.
Si tratta di un periodo di assenza retribuita dal lavoro, della durata massima di 2 anni e coperto da contribuzione figurativa. È destinato ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che devono assistere un familiare convivente affetto da disabilità grave, riconosciuto tale dalla Commissione medico-legale ASL/INPS.
Lo scopo del beneficio, infatti, è consentire la conciliazione della vita lavorativa con il dovere di cura e assistenza dei propri cari gravemente malati.
Uno dei dubbi più ricorrenti tra i titolari del congedo straordinario riguarda la possibilità di svolgere un altro lavoro (di natura occasionale) durante il periodo di assenza, con lo scopo di aumentare il proprio reddito.
La normativa, al riguardo, stabilisce specifiche regole per la fruizione dell’agevolazione. Analizziamole nel dettaglio.
Il congedo straordinario riservato ai caregivers di soggetti disabili gravi spetta sulla base di uno specifico ordine di priorità.
È, innanzitutto, autorizzato a richiederlo il coniuge, la parte dell’unione civile convivente oppure il convivente di fatto del soggetto disabile. Se tali aventi diritto sono mancati, deceduti o affetti da patologie invalidanti, il congedo 104 spetta, in ordine, ai genitori (anche adottivi o affidatari), al figlio convivente, al fratello o alla sorella conviventi e, infine, ai parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile grave.
L’utilizzo del congedo può essere anche frazionato in giorni. Per evitare il conteggio delle giornate festive, dei sabati e delle domeniche, tuttavia, è necessario che il beneficiario riprenda l’attività lavorativa tra un periodo di fruizione e l’altro.
Durante tutto il biennio di assenza giustificata al lavoratore spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita prima della richiesta di permesso, fino a un massimo di 53.687 euro.
Nell’ipotesi cui, però, il disabile grave da accudire venga ricoverato a tempo pieno presso una struttura sanitaria, non sarà consentito ricorrere al congedo 104.
La normativa vigente prevede un’eccezione a tale regola. Il caregiver può utilizzare l’agevolazione se, nonostante il ricovero a tempo pieno del disabile, ci sia la necessità di assisterlo, debitamente accertata dai medici della struttura ospedaliera. In questo specifico caso, dunque, è consentito godere sia del congedo straordinario sia dei permessi mensili stabiliti dalla Legge 104/1992.
È opportuno segnalare che il periodo di congedo retribuito non consente di maturare le ferie, la tredicesima mensilità e il Trattamento di Fine Rapporto. È, però, utile ai fini dell’anzianità di servizio.
La legge che disciplina il congedo 104 non lascia dubbi e non ammette eccezioni. Durante la fruizione dell’agevolazione, il caregiver non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, neanche occasionale.
Per come è formulato attualmente l’art. 43, comma 5, del Decreto Legislativo n.151/2001,vige un esplicito divieto, che comprende anche la possibilità di effettuare delle collaborazioni.
Lo svolgimento di un’attività lavorativa extra, al fine di assicurarsi un’entrata aggiuntiva durante il congedo straordinario biennale è espressamente vietato dalla normativa.
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