Il caregiver potrebbe doversi occupare di un assistito con Legge 104 che vive a più di 150 chilometri dalla propria residenza. Cosa accade in questa eventualità?
La normativa disciplina l’assistenza fuori Regione da parte di un caregiver ad un familiare con handicap grave.
Lo Stato tutela le persone con disabilità secondo il principio Costituzionale di garantire a tutti i cittadini pari dignità sociale e uguaglianza dinanzi alla Legge indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali. In un’ottica di parità dei diritti, dunque, è necessario aiutare le persone affette da minorazioni sensoriali, psichiche o fisiche. Da qui una serie di benefici e agevolazioni.
La normativa è più amplia, coinvolgendo negli aiuti i caregiver. Parliamo di chi si prende cura di un familiare con disabilità accettando di mettere in secondo piano la propria vita personale. Tra i benefici per chi assiste ricordiamo il congedo straordinario di due anni e i permessi di tre giorni al mese. Soffermiamoci proprio su questi ultimi per capire quali sono le direttive vivendo a più di 150 chilometri di distanza dall’assistito.
Il dipendente caregiver di un disabile grave può usufruire dei tre giorni di permesso al mese in modo tale da prendersi cura del familiare. Durante il permesso, infatti, può non recarsi a lavoro e continuare a ricevere comunque la retribuzione.
Condizione necessaria è che la giornata sia spesa realmente per assistere il soggetto con handicap. Si potrà svolgere per lui le faccende di casa, andare a pagargli le bollette, fare la spesa e i momenti di pausa da dedicare a sé dovranno essere molto brevi. Non si può, ad esempio, andare al mare, a fare un pranzo con gli amici o una gita fuori porta.
Ecco perché in caso di assistenza fuori dalla Regione di residenza sarà necessario presentare regolare documentazione che attesti lo spostamento del dipendente per raggiungere il familiare con handicap. Questo se la distanza è superiore ai 150 chilometri (distanza tra il luogo di residenza del dipendente e quello di residenza dell’assistito invalido grava).
La Legge 104 prevede, dunque, che il lavoratore attesti l’effettivo viaggio per recarsi presso la residenza dell’assistito.
Significa che si dovrà presentare un titolo di viaggio o altra documentazione idonea volta a provare quanto dichiarato. La richiesta dei permessi 104 è, quindi, connessa alla consegna del biglietto del treno, dello scontrino del pedaggio autostradale, della dichiarazione firmata dal medico o dalla struttura presso la quale si è accompagnato il disabile.
Dove mancassero le prove l’assenza dal lavoro non sarà giustificata come permesso retribuito.
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