Il modulo per la destinazione del TFR in azienda o ai Fondi complementari va compilato entro 6 mesi. Cosa succede se non si adempie?
Il lavoratore dipendente ancora in servizio ha l’obbligo di decidere in che modo dovrà essere gestito il suo TFR al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro.
Nel dettaglio, deve compilare il cd. Modello TFR2, specificando se vuole accantonare le somme in azienda oppure destinarle ai Fondi di pensione complementare.
A tal fine, è necessario che il datore di lavoro informi il dipendente su tutte le possibilità che ha a disposizione e lo avverta che ha 6 mesi di tempo per la redazione del Modello TFR2, dalla data di assunzione.
Ma cosa succede se il lavoratore rimane inerte e non compila il Modulo? Analizziamo la normativa e scopriamolo.
In fase di assunzione, il datore di lavoro deve illustrare al dipendente tutte le opzioni per la destinazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
La legge, infatti, consente di trattenere l’importo in azienda oppure di spostarlo in un Fondo di previdenza complementare. Per effettuare la scelta, il lavoratore dovrà consegnare, entro 6 mesi dall’assunzione, il Modello TFR2.
Cosa accade se il lavoratore omette tale adempimento? In questa ipotesi, il TFR verrà assegnato alla previdenza complementare, in ottemperanza alla regole del “silenzio assenso“.
È fondamentale sottolineare che la scelta del Fondo complementare non può essere revocata, a differenza di quella relativa alla destinazione delle cifre in azienda, che è modificabile in qualsiasi momento.
Per questo motivo bisogna scegliere consapevolmente e compilare il Modello nel termine di 6 mesi dall’assunzione, perché il TFR non potrà più essere recuperato.
Una situazione peculiare potrebbe verificarsi qualora il rapporto di lavoro si interrompa prima della scadenza dei 6 mesi, senza che il dipendente abbia potuto esprimere la sua preferenza.
In questo caso, la legge dispone la liquidazione del TFR all’interessato.
In ogni caso, 30 giorni prima del termine dei 6 mesi, il datore di lavoro ha l’obbligo di sollecitare il dipendente inadempiente, specificando in quale Fondo verranno trasferite le quote, in caso di mancata presentazione del Modello TFR2.
Generalmente, il Trattamento di Fine Rapporto viene destinato alle forme pensionistiche complementari stabilite dagli accordi o dai contratti collettivi.
Se ci sono più Fondi a disposizione, le cifre saranno devolute a quella a cui ha aderito la maggior parte dei dipendenti dell’azienda.
Se, invece, non ci sono forme previdenziali collettive, il TFR sarà versato a una forma complementare “residuale”, presso il Fondo COMETA.
In caso di trasferimento al Fondo, infine, dovrà essere scelto un investimento “prudenziale” in grado di tutelare il capitale e il tasso di rivalutazione spettante in caso di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto in azienda.
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