C’è sempre davvero bisogno di un concorso per lavorare in Polizia oppure, delle volte, ne si potrebbe fare anche a meno? La legge che dice?
Se qualcuno ha il desiderio di servire il paese diventando un poliziotto sa che la strada da percorrere inizia sempre da un concorso. Tuttavia, ci sono dei casi particolari in cui il concorso può essere decisamente evitato e non stiamo parlando di qualcosa di illegale, di conoscenze o raccomandazioni, ma di una realtà prevista proprio dalla leggere.
Ad essere ancora più precisi, l’articolo 1 del decreto legislativo numero 53 del mese di febbraio 2001 a dirci quali sono le condizioni in cui si possa diventare allievo di polizia senza concorso. Ovviamente, facciamo riferimento a casi davvero molto rari e che non possono riguardare l’intera popolazione. Vediamone i dettagli.
A quanto pare, la risposta è sì e l’articolo poco prima indicato riguarda i parenti e i coniugi di un ex poliziotto che è morto mentre lavorava oppure che presenta uno stato di invalidità non inferiore all’80%. Come nel primo caso, anche la seconda condizione deve essere causata mentre ci si trovava a lavoro, almeno questo è stabilito dall’articolo 82, comma 1, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Scendendo ancora di più nel particolare, possono diventare poliziotti il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle del soggetto poco prima menzionato. Tutto quello che bisogna fare è presentare una richiesta di assunzione diretta a cui seguirà la valutazione da parte della Polizia di Stato. Successivamente, nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti, si potrà procedere alle prove psico-fisiche e di tipo attitudinali.
Nonostante si possa evitare il concorso, le prove sono, al contrario, imperative. Una delle stesse prevede una corsa di 1.000 metri, poi il salto in alto e, infine, le trazioni alla sbarra. Raggiunto lo stato di idoneità, il soggetto potrà frequentare il corso di formazione di otto mesi. Una volta terminato il percorso, bisognerà svolgere quattro mesi di pratica.
Finito questo periodo, si passerà alla nomina di Agente effettivo e all’assegnazione della sede di servizio. Infine, ricordiamo i limiti d’età: l’età minima è sempre 18 anni, mentre quella massima può variare. Per la Polizia di Stato e quella Penitenziaria si può avere un massimo di 30 anni, per i Carabinieri ed il Corpo dei Finanzieri l’età massima va dai 26 ai 30 anni.
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